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Clausole sociali e pari opportunità generazionali nel Codice contratti pubblici

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con il parere n. 3337 del 3 aprile 2025 ha chiarito la portata del nuovo art. 57 comma 2 bis Dlgs 36/2023 Codice contratti pubblici, dopo le modifiche apportate dal Dlgs 209/2024 in riferimento alle clausole sociali.

Quesito:

L'art. 57, comma 2-bis, del codice, si limita a prevedere che "L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere (...)" senza specificare se i "meccanismi e strumenti premiali", previsti dall'all. II.3 siano applicabili esclusivamente agli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, come espressamente previsto dall'art. 57 al primo comma con riferimento alle clausole sociali. Si chiede pertanto se i meccanismi e gli strumenti premiali previsti dall'all. II.3 siano applicabili esclusivamente agli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, analogamente a quanto espressamente previsto dall'art. 57 primo comma in merito alle clausole sociali oppure se le previsioni del cit. comma 2 - bis debbano ritenersi estese anche agli appalti di servizi di natura intellettuale e di forniture.

Risposta:

In merito al quesito posto, si rappresenta che il comma 2 bis dell’art.57 del D.lgs. 36/2023, fa un rinvio all’Allegato II.3 per individuare i meccanismi e gli strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilita o persone svantaggiate. Ne consegue che ad oggi l’Allegato II.3 ha lo stesso ambito di applicazione dell’articolo 57 e, quindi, trova applicazione per tutti gli appalti di lavori e servizi diversi da quelli di natura intellettuale.


Richiamo normativo

Dlgs 36/2023 e smi art. 57 Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale

1.Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:

a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11.

2.Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2-bis. L'allegato II. 3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate