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Clausole territoriali negli appalti: quando la sede operativa diventa requisito di esecuzione

La delibera ANAC n. 245 del 18 giugno 2025 offre un'importante chiarificazione sulla legittimità delle clausole territoriali negli appalti pubblici, confermando che la richiesta di costituire una sede operativa nel territorio di riferimento può configurarsi come legittimo requisito di esecuzione, purché adeguatamente motivata e proporzionata rispetto all'oggetto dell'affidamento.

Nella specie, la lettera di invito prevedeva l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere alla costituzione di una sede operativa nel territorio provinciale nel termine perentorio di 25 giorni dall'aggiudicazione"

L'impresa aggiudicataria aveva inizialmente presentato un contratto di locazione per un'unità immobiliare, ritenuta inidonea dalla stazione appaltante. Successivamente aveva prodotto un nuovo contratto per un'unità immobiliare, anch'essa considerata inadeguata.

ANAC ha ribadito il proprio orientamento consolidato secondo cui "il principio concorrenziale sembra prevalere rispetto al principio di prossimità ambientale", precisando che le clausole territoriali dovrebbero essere declinate "quale criterio premiale da valorizzare nell'ambito dell'offerta tecnica e non quale requisito di partecipazione".

Tuttavia, nel caso specifico, l'Autorità ha riconosciuto la legittimità della clausola in quanto configurata come mero requisito di esecuzione dell'appalto, collocandosi "ben al di sotto non solo della ipotetica linea di illegittimità coincidente con l'essere concepita come un requisito di partecipazione, ma anche dell'area di sicura ammissibilità individuata nell'ambito dei criteri premiali".

L'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e innovazione, e siano precisati nel bando di gara o nell'invito.

Parallelamente, l'articolo 108, comma 7 consente l'inserimento di criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.

L'Autorità ha sottolineato che, eliminati i chiari indici sintomatici di illegittimità della clausola, si entra nel campo della piena discrezionalità amministrativa, soggetta a sindacato estrinseco di legittimità solo nei casi di manifesta illogicità, incongruità, irragionevolezza o sproporzione della decisione rispetto all'obiettivo perseguito.

Nel caso specifico, la clausola è stata ritenuta "congruente, proporzionata e ragionevole rispetto all'oggetto dell'affidamento e non lesiva della concorrenza", considerando che la natura delle prestazioni richieste - manutenzione ordinaria e pronto intervento in caso di fermo degli ascensori con persone bloccate - giustifica la necessità di una sede operativa effettivamente funzionante in prossimità degli immobili gestiti.

La delibera ANAC n. 245/2025 conferma che le clausole territoriali mantengono la loro legittimità quando configurate come requisiti di esecuzione, purché: siano adeguatamente motivate in relazione alla natura delle prestazioni richieste; rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza; non costituiscano barriere artificiose alla concorrenza; richiedano sedi operative effettivamente idonee all'oggetto dell'appalto.

Le stazioni appaltanti devono quindi prestare particolare attenzione nella formulazione di tali clausole, evitando di trasformarle in requisiti di partecipazione e assicurandosi che rispondano a concrete esigenze organizzative e funzionali legate all'esecuzione del servizio. La valutazione dell'idoneità della sede operativa deve basarsi su criteri oggettivi e verificabili, escludendo immobili manifestamente inadeguati per destinazione d'uso o dimensioni rispetto alle funzioni da svolgere.