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Collaborazioni continuative, permane il divieto

Permane anche nel 2021 il divieto per gli enti locali di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, come disposto dall’art. 7 comma 5 bis Dlgs 165/2001 (TUPI), come nodificato dall’art. 5 comma 1 lettera a) Dlgs 75/2017.


Richiamo normativo

Dlgs 165/2001 art. 7 comma 5 bis

5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

(Comma inserito dall’ art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75)