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Colpevole il Segretario comunale che non ferma una delibera illegittima

La Corte dei Conti – sezione III centrale di appello – ha condannato un segretario comunale che ha non chiesto la congruità del valore all’Agenzia delle Entrate in merito all’acquisto di un immobile, deliberato dal Consiglio comunale ad un valore maggiore di quello riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate.

Il Collegio ritiene a tal riguardo – si legge nella sentenza 83/2020 -  sostanzialmente corretto il rilievo di parte appellante circa il coinvolgimento del Segretario comunale nella vicenda, atteso il ruolo di garante della legalità dell’azione comunale di quest’ultimo.

In particolare, come rilevato dalla PG, il Segretario comunale, che nel caso di specie svolgeva anche le funzioni di responsabile del servizio tecnico, ha del tutto trascurato di segnalare ai componenti del Consiglio, com’era suo obbligo ai sensi degli artt. 49 e 97 del d.lgs. n. 267/2000, l’esistenza della norma in parola e la conseguente necessità di rivolgersi all’Agenzia delle Entrate. In tal modo egli ha contribuito alla causazione del danno