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Come cambia il SIOPE nella legge di riforma di contabilità pubblica

L’art. 21 del disegno di legge di riforma della contabilità pubblica di cui Legge 196/2009 prevede interventi in materia di SIOPE - Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici

1.Al fine di consentire il monitoraggio dei flussi di cassa attraverso il Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), le amministrazioni pubbliche di cui all’elenco previsto dall’articolo 1, comma 3, tenute alla rilevazione SIOPE, ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale.

2.Le modalità con cui gli enti e i tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite congiuntamente dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dalla Banca d’Italia e dall'AGID, con apposite regole di colloquio pubblicate nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e di quello della Banca d’Italia.

3.Gli ordinativi di incasso e di pagamento sono codificati con criteri uniformi, definiti con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su tutto il territorio nazionale. L'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia verifica la corretta applicazione della codifica gestionale SIOPE agli ordinativi informatici, secondo le modalità previste dalle regole di cui al comma 2. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti da quelle previste nel presente comma e prive della codifica gestionale SIOPE.

4.Il Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce con propri decreti la codifica gestionale SIOPE, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 5. Per i decreti riguardanti gli enti territoriali e i loro enti strumentali è sentita anche la Conferenza unificata. Per i decreti riguardanti la prima applicazione dei commi 1 e 5 sono sentite l’AGID e la Banca d’Italia. Le modifiche e le integrazioni della codifica gestionale SIOPE sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del modulo finanziario del piano dei conti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso.

5.Al fine di favorire la semplificazione e la digitalizzazione delle operazioni di tesoreria delle pubbliche amministrazioni, con riferimento ai conti gestiti secondo le modalità di cui al comma 1, i tesorieri e i cassieri rendono disponibili le informazioni riguardanti le verifiche di cassa ordinarie e straordinarie attraverso l’infrastruttura della banca dati SIOPE. Le modalità con cui i tesorieri e i cassieri trasmettono le informazioni riguardanti le verifiche di cassa sono individuate da apposite regole di colloquio definite congiuntamente dal Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dalla Banca d’Italia e dall'AGID, disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i cassieri rendono disponibili le informazioni riguardanti le verifiche di cassa esclusivamente con le modalità di cui al presente comma, salvo quelle non previste dai decreti di cui al comma 4.

6.A seguito dell’inserimento di una pubblica amministrazione nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, previa richiesta motivata, con nota del Ministero dell’economia e delle finanze possono essere autorizzati:

a) il rinvio delle attività di cui al comma 1 per non oltre 12 mesi, prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi, nei casi in cui l’avvio degli adempimenti SIOPE richieda una rilevante revisione del sistema informativo contabile;

b) l’esclusione dalle attività di cui al comma 1 nei casi in cui la pubblica amministrazione è istituita per una durata pari o inferiore a tre anni e in considerazione del peso degli adempimenti richiesti per partecipare alla rilevazione SIOPE.

7.I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia, escluse le informazioni riguardanti le verifiche di cassa di cui al comma 5, sono di tipo aperto e liberamente accessibili secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.