Come cambia la BDAP nella legge di riforma di contabilità pubblica
L’art. 20 del disegno di legge di riforma della contabilità pubblica di cui Legge 196/2009 prevede interventi in materia di Banca dati delle amministrazioni pubbliche:
1.Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche di cui all’elenco previsto dall’articolo 1, comma 2, trasmettono alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati riguardanti i propri bilanci di previsione e di rendicontazione, il bilancio di previsione assestato , nonché ogni altra informazione certificata di natura economica, finanziaria, patrimoniale, fisica, gestionale e contabile necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, federalismo fiscale, trasparenza, rendicontazione nazionale ed europea e valutazione della spesa pubblica.
2.La trasmissione dei dati alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l’ISTAT, l’AGID e, relativamente agli enti territoriali e ai loro enti strumentali, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. L'acquisizione dei dati può essere effettuata, nel rispetto del principio dell’unicità dell’invio, anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.
3.Con riferimento alle spese di investimento, i dati trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rilevati e resi disponibili per Codice unico di progetto (CUP) o, qualora questo non sia previsto dalla normativa primaria di riferimento e dai provvedimenti attuativi, mediante altro identificativo univoco equivalente idoneo ad assicurarne la tracciabilità. Per ciascuna unità elementare di intervento sono acquisiti e aggiornati, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, basate sul principio di unicità dell’invio, i dati relativi al finanziamento, agli impegni, ai pagamenti, allo stato di avanzamento procedurale e al piano finanziario dei pagamenti.
4.Sulla base di intese, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati della Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono accessibili e fruibili per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Commissioni parlamentari competenti, dell’Istat e delle altre amministrazioni pubbliche. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati.