← Indietro

Come cambiano il Tuel e il Dlgs 118/2011 per consentire il recepimento della riforma contabile Accrual

Il Dlgs 267/2000 e smi - Tuel e il Dlgs 118/2011 e smi saranno applicati in deroga negli anni 2028 e 2029 per consentire la sperimentazione contabile Accrual, come da art. 12 comma 4 DL 107/2026. Dal 2030, invece, tali testi normativi - di fondamentale importanza per gli enti locali - saranno modificati in modo rilevante per recepire gli effetti della Riforma Accrual, che andrà a regime proprio nell'esercizio 2030. Il testo di modifica è contenuto nel Disegno di legge di riforma Legge 196/2009, Legge di contabilità e finanza pubblica.

ART. 39. (Delega al Governo per la sperimentazione del bilancio di cassa e per l’adeguamento dei decreti legislativi n. 267 del 2000 e n.118 del 2011)

Ai fini dell’adozione del bilancio di cassa, ferme rimanendo le disposizioni di cui all’articolo 36, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla fine della sperimentazione di cui al comma 2, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affiancamento, a fini conoscitivi, al bilancio di cassa di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;

b) adozione di sistemi contabili di rilevazione, anche pluriennale, che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di uno specifico elenco di impegni;

c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito eurounitario;

d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa nella fase di esecuzione della spesa;

e) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge, dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

f) definizione dei limiti all'assunzione di obbligazioni in relazione all'autorizzazione di cassa

disponibile;

g) rafforzamento della classificazione funzionale della spesa.


2.IL GOVERNO È DELEGATO AD ADOTTARE, ENTRO IL 30 GIUGNO 2029, UNO O PIÙ DECRETI LEGISLATIVI PER ADEGUARE IL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, E IL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, AI PRINCIPI E ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE, NONCHÉ PER CONSENTIRE L’ADOZIONE DA PARTE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI DEL SISTEMA UNICO DI CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE BASATO SUL PRINCIPIO ACCRUAL DEFINITO IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 1.15 DEL PNRR, DAL 1° GENNAIO 2030.


3.I DECRETI DI CUI AL COMMA 2 SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DEI SEGUENTI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI:

A) MODIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 267 DEL 2000 E N. 118 DEL 2011 PER CONSENTIRE L’ADOZIONE DEL QUADRO CONCETTUALE, DEGLI ITAS E DEL PIANO DEI CONTI DEFINITI IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 1.15

DEL PNRR, TENENDO CONTO DELLE SPECIFICITÀ DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI E DEI RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE DI CUI AL COMMA 3, E AVVIARE UN PERCORSO DIRETTO AL RECEPIMENTO INTEGRALE DELLA RIFORMA ACCRUAL;

b) adeguamento della disciplina della copertura delle leggi regionali e delle relative relazioni

tecniche alle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento al superamento del

ricorso alla modalità di copertura attraverso il rinvio alla legge di bilancio e tenendo conto

delle specificità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

c) revisione della definizione di enti strumentali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo n. 118 del 2011, per coordinarla con la disciplina degli enti vigilati dallo Stato;

d) aggiornamento della disciplina della Commissione Arconet, anche ai fini dell’adeguamento

degli allegati n. 1 e da n. 4 al 17 al decreto legislativo n. 118 del 2011.


3.Gli schemi dei decreti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere, comunque, adottati.

Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio delle deleghe o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione, i decreti possono essere, comunque, adottati dal Governo.


4.Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalità previsti dal presente articolo.


5.AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEI COMMI 1 E 2, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AVVIA APPOSITE SPERIMENTAZIONI DELLA DURATA MASSIMA DI DUE ESERCIZI FINANZIARI A DECORRERE DALL’ANNO 2028. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE TRASMETTE ALLE COMMISSIONI PARLAMENTARI COMPETENTI PER MATERIA E ALLA CORTE DEI CONTI UN RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE.