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Come configurare le collaborazioni professionali gratuite

La Corte Conti Liguria, con delibera n. 74/2026, ha affrontato quesito di ente locale volto a conoscere la configurazione giuridica e contabile di collaborazioni professionali conferite a titolo gratuito. Il Comune ha chiesto alla Sezione:

1.se, ai fini dell’osservanza dei vincoli di finanza pubblica e di coordinamento della contabilità pubblica, sia legittimo stipulare convenzioni del suddetto tenore, ossia finalizzate ad acquisire collaborazioni ad alto contenuto di professionalità a titolo completamente gratuito e con l’esclusiva previsione del rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute, autorizzate e documentate;

2.se detti rimborsi spese per missioni, erogati a soggetti esterni non inseriti nell’organico dell’Ente, debbano essere assoggettati ai limiti di spesa fissati per le missioni dei dipendenti e degli amministratori o ad altri specifici vincoli di bilancio;

3.se, la natura essenzialmente gratuita delle collaborazioni in questione esoneri l’Ente dall’applicazione formale dei limiti quantitativi e dai tetti di spesa previsti dall’ordinamento per il ricorso agli incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La Sezione ha affermato che in base all’ordinamento vigente non sembra emergere un principio generale di necessaria onerosità degli incarichi di collaborazione esterna conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. Nel caso di incarico attributo a titolo gratuito, ovvero senza corrispettivo per le prestazioni rese, e con la sola previsione di rimborsi per missioni per i professionisti esterni, i relativi oneri sono da imputare contabilmente ai capitoli concernenti la spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenze.

Tale spesa non è più assoggettata allo specifico tetto previsto dall'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, in quanto tale disposizione è stata abrogata con decorrenza dall’anno 2020 ad opera dell’art. 57, comma 2, lett. b), del d.l. n. 124 del 2019. Il più recente legislatore ha infatti ritenuto di abbandonare il coordinamento della finanza locale mediante la previsione di tetti e limiti specifici per singole voci o tipologie di spesa (missioni, consulenze, rappresentanza ecc.), per concentrare il controllo finalizzato al contenimento della spesa pubblica sulla preservazione degli equilibri complessivi di bilancio degli enti.

La spesa in questione rimane tuttora altresì assoggettata all’obbligo di programmazione di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 2007, la quale prevede che gli enti locali possano affidare incarichi di collaborazione autonoma soltanto con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge oppure previste in un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 del TUEL.