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Come utilizzare le risorse PNRR digitale eccedenti

In merito all'utilizzo delle risorse eccedenti "Lump Sum" PNRR digitalizzazione sono stati chiariti, dal Dipartimento Trasformazione Digitale e dalla Corte dei Conti importanti elementi, tra cui:

1.Le risorse PNRR digitalizzazione non utilizzate confluiscono in avanzo libero, non in avanzo vincolato.

2.Per il loro utilizzo occorre comunque seguire i suggerimenti del Dipartimento Trasformazione digitale, se ne sussistono i presupposti, oppure motivarne lo scostamento.

3.Tali risorse possono essere utilizzate in parte corrente anche per la copertura dei canoni di assistenza, che tuttavia costituiscono spesa permanente. Per questo. la Corte dei Conti rileva che i canoni in questione rappresentano spese ricorrenti, verosimilmente destinate a protrarsi nel tempo ben oltre la disponibilità delle risorse PNRR risparmiate dall’ente. È quindi opportuno, in applicazione del principio generale della prudenza, che l’Amministrazione individui quanto prima le fonti di copertura alternative per il periodo successivo all’esaurimento di tali risorse.


Vediamo la dimostrazione di quanto sopra evidenziato.


Richiamata la
Direttiva Dipartimento trasformazione digitale del 23.01.2025

Premesso che i soggetti attuatori sono tenuti a procedere tempestivamente al pagamento dei soggetti realizzatori in base a quanto stabilito nei rispettivi contratti sottoscritti dall'ente per la realizzazione del progetto PNRR, non appena ricevuto il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per la trasformazione digitale, nella gestione delle risorse residue sopra citate, si indica dunque agli enti di seguire i seguenti principi:

a.prudenza: si suggerisce di procedere all’utilizzo delle eventuali eccedenze non prima di aver concluso il progetto finanziato da un avviso a lump sum e aver ricevuto esito positivo all'asseverazione tecnica e formale da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale; prima di tale momento l'ente non può essere certo di ricevere il contributo pubblico (lump sum);

b.massimizzazione degli impatti dei finanziamenti ottenuti: si suggerisce di destinare le risorse residue ai capitoli di bilancio relativi all'ambito delle spese per la digitalizzazione dell'ente. A mero titolo di esempio, a spese utili a rafforzare la portata degli avvisi stessi, a fornire maggiore sostenibilità nel tempo agli interventi effettuati, o più in generale alle spese nel campo del comparto ICT dell'ente.

c.sostenibilità degli interventi effettuati: si suggerisce di destinare almeno parte delle risorse residue a progetti formativi e/o di aggiornamento, destinati al personale impiegato nell'utilizzo delle soluzioni tecnologiche e digitali realizzate attraverso le misure M1-C1 del PNRR, per un loro utilizzo nelle loro piena funzionalità e finalità, previste dagli avvisi stessi.

d.comunicazione, pubblicità e trasparenza degli interventi effettuati: si suggerisce di destinare almeno parte delle risorse residue alla massima comunicazione degli interventi realizzati con fondi PNRR e alla diffusione dei risultati raggiunti, al fine di contribuire alla piena fruizione da parte dei destinatari delle misure di digitalizzazione, cittadini e imprese in primis.

Infine, qualora l'ammontare di risorse in eccesso sia sufficientemente significativo, si suggerisce agli enti di destinare eventuali risorse residue anche alla:

a.integrazione di altri interventi del soggetto attuatore aventi le stesse finalità dei progetti PNRR, sostenuti con altri fondi europei, nazionali e regionali. In particolare, si invita ad integrare gli interventi previsti dagli obiettivi strategici FSC 2021-2027 per l'area strategica digitalizzazione dai piani dei Fondi di sviluppo e coesione, laddove si è destinatari diretti o indiretti di suddetti fondi. A tale ultimo proposito, si raccomanda ai comuni di individuare possibili azioni e attività previa consultazione della propria regione, quale autorità di gestione dei Fondi di sviluppo e coesione e/o con altri soggetti istituzionali rappresentativi quali le province.


Richiamata la
Delibera Corte Conti Piemonte n. 116/2025

Si ritiene quindi, con interpretazione che il Collegio condivide, che il riconoscimento definitivo del finanziamento da parte dell’Amministrazione titolare faccia venir meno l’originario vincolo di destinazione, in coerenza con la ratio per cui la somma forfettariamente determinata (lump sum) è a quel punto dovuta per intero al soggetto attuatore, senza che la spesa effettivamente sostenuta assuma alcun rilievo. Se l’accertamento dell’entrata è avvenuto al momento dell’assegnazione delle risorse, ai sensi dell’art. 15, comma 4 D.l. n. 77/2021 (“gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti”), LA PERDITA DEL VINCOLO AVVIENE TRA LA FASE DELL’ACCERTAMENTO E QUELLA DELLA RISCOSSIONE. IN QUESTA IPOTESI, AL MOMENTO DEL SUO ACCERTAMENTO, L’ENTRATA È CERTAMENTE VINCOLATA. UNA VOLTA RICONOSCIUTO DALL’AMMINISTRAZIONE TITOLARE IL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO, INVECE, ESSA NON LO È PIÙ PER INTERO: la quota del finanziamento eccedente la spesa sostenuta dal soggetto attuatore, infatti, pur essendo stata accertata come tale, non è più soggetta al vincolo. Dovrà quindi essere modificato, con apposito provvedimento, l’impegno di spesa già disposto, rettificando in diminuzione l’importo dell’entrata vincolata e accertando quale entrata libera la parte eccedente.

Una volta venuto meno il vincolo alla copertura di una specifica spesa, l’entrata in questione rimane, peraltro, di natura non ricorrente e – eventualmente – anche in conto capitale: continuano pertanto ad applicarsi i generali limiti che discendono da tali qualificazioni, di cui si è detto in premessa. Il loro impiego per il finanziamento di spese di carattere ricorrente è quindi generalmente escluso (di una specifica eccezione si dirà nel prosieguo). Per quanto tale ipotesi non sia prospettata nei quesiti, resta naturalmente in facoltà dell’Amministrazione impartire discrezionalmente alle risorse “liberate” un nuovo, specifico vincolo di destinazione, facendo riacquistare alle stesse la natura di entrate vincolate (si v. in proposito l’art. 187, comma 3-ter, lettera d) TUEL).

Circa i possibili impieghi delle risorse eccedenti, la già citata direttiva del Dipartimento indica di conservare la loro generale destinazione alla realizzazione degli obiettivi perseguiti con il PNRR. Il Comune istante chiede di sapere se le indicazioni contenute nella direttiva debbano considerarsi o meno vincolanti o, meglio, se esse costituiscano tecnicamente un vincolo di destinazione ai sensi delle norme contabili. Orbene, la stessa direttiva si esprime in termini di mero suggerimento (“si suggerisce”) e risulta adottata in virtù di generali poteri di coordinamento relativi all’impiego delle risorse del PNRR. Si deve quindi senz’altro escludere che le indicazioni in essa contenute possano costituire un vincolo di destinazione ai sensi delle norme contabili: ciò, in particolare, nel caso in cui il soggetto attuatore sia un comune, ente dotato di autonomia finanziaria costituzionalmente garantita. Ciò non significa, peraltro, che il comune possa ignorarne il contenuto, essendo tenuto, in quanto amministrazione pubblica, a compiere le proprie scelte secondo ragionevolezza e trasparenza: nel motivare gli atti (ad es., eventuali variazioni di bilancio) con i quali si imprime a tali risorse una destinazione diversa rispetto a quella originaria, l’Amministrazione dovrà quindi considerare le indicazioni contenute nella direttiva ed enunciare le ragioni per le quali abbia eventualmente ritenuto, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità che connota le scelte allocative di bilancio, maggiormente opportuno un loro diverso utilizzo.

IL COLLEGIO RITIENE COMUNQUE OPPORTUNO PRECISARE CHE, AL FINE DI IMPARTIRE ALLE RISORSE NON PIÙ VINCOLATE UNA DIVERSA DESTINAZIONE, NON È NECESSARIO ATTENDERE LA FINE DELL’ESERCIZIO. TROVANO INFATTI APPLICAZIONE GLI ORDINARI ISTITUTI CHE, IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI FLESSIBILITÀ (PRINCIPIO GENERALE N. 7, ALL. 4/1 AL D.LGS. N. 118/2011), CONSENTONO DI MODIFICARE, CON PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE DI BILANCIO O DEL PEG, DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELL’ORGANO ESECUTIVO, O DEL RESPONSABILE FINANZIARIO, LE PREVISIONI DI SPESA. In particolare, va richiamato l’art. 175 TUEL, che individua nel 30 novembre di ciascun anno il termine per la variazione del bilancio. Il tipo di variazione e la relativa competenza (consiglio, giunta, responsabile finanziario) dipendono naturalmente dalla nuova destinazione impressa alle risorse in questione. Il legislatore ha previsto, per le risorse PNRR, speciali modalità di accertamento e variazione del bilancio, sulle quali si esprime, fra l’altro, la FAQ n. 48 di Arconet, già richiamata. In proposito, va evidenziato che tali speciali modalità (art. 15, comma 3 e 9 comma 4-bis, D.l. n. 77/2021; art. 175, comma 3, lettera a) D.lgs. n. 267 del 2000; art. 51, comma 6, lettera a) D.lgs. n. 118 del 2011) fanno riferimento a nuove o maggiori entrate e alla natura vincolata delle risorse PNRR: le stesse non sono quindi applicabili alla fattispecie in questione. Nel caso in cui, in applicazione delle norme sopra richiamate, la variazione non sia più possibile prima del termine dell’esercizio, le risorse confluiranno nell’avanzo di amministrazione e, nello specifico, nella sua quota libera. In tale ipotesi, il loro impiego nell’esercizio seguente sarà assoggettato ai limiti previsti, in via generale, per l’applicazione al bilancio della quota libera dell’avanzo (art. 187 Tuel). Solo nell’ipotesi in cui l’Amministrazione avesse invece optato per imprimere formalmente una nuova specifica destinazione alle risorse in questione, esse confluiranno nella quota vincolata del risultato, ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter, lettera d) TUEL (si v. anche, in proposito, il principio contabile di cui al par. 9.2.8 dell’All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011). In questa diversa ipotesi, le eventuali successive variazioni seguiranno le regole previste per le risorse vincolate, così come la loro applicazione al bilancio nell’esercizio successivo seguirà le regole previste per l’applicazione dell’avanzo vincolato (e non di quello libero). 5. Il terzo quesito riguarda specificamente

l terzo quesito riguarda specificamente le economie su finanziamenti della misura 1.2 “cloud”, che sono iscritti tra le entrate correnti. Si tratta di finanziamenti PNRR specificamente destinati al pagamento di canoni periodici per servizi informatici. L’Amministrazione chiede di sapere, in primo luogo, se tali economie possano essere utilizzate per coprire la spesa relativa a canoni di esercizi futuri. La risposta è certamente positiva. Se il venir meno del vincolo consente di destinare le spese ad altre finalità, deve ritenersi possibile, a maggior ragione, utilizzarle per la copertura di spese dello stesso tipo, da sostenere in esercizi successivi. L’utilizzo per i canoni degli stessi servizi pare, peraltro, conforme ai suggerimenti forniti dalla già citata direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non richiede quindi particolari motivazioni.

I canoni in questione rappresentano spese ricorrenti, verosimilmente destinate a protrarsi nel tempo ben oltre la disponibilità delle risorse PNRR risparmiate dall’ente. È quindi opportuno, in applicazione del principio generale della prudenza, che l’Amministrazione individui quanto prima le fonti di copertura alternative per il periodo successivo all’esaurimento di tali risorse.

Riassuntivamente, si possono trarre le seguenti conclusioni. Le risorse riconosciute a titolo di lump sum nell’ambito degli inventi PNRR oggetto del quesito costituiscono, per la sola parte eccedente la somma effettivamente spesa dall’ente locale che ne sia soggetto attuatore, entrate libere non ricorrenti, destinabili ad altre finalità con gli strumenti di flessibilità del bilancio, nei limiti e nei termini da questi previsti. Le relative scelte devono essere effettuate tenendo in considerazione le indicazioni fornite dal Dipartimento per la Transizione digitale, che possono essere motivatamente disattese. Qualora non impiegate, le risorse in parola confluiscono, al termine dell’esercizio, nella quota libera del risultato di amministrazione. Le economie realizzate sulle risorse destinate al pagamento dei canoni dei servizi cloud, rappresentando entrate correnti, possono essere utilizzate per la copertura dei canoni degli esercizi successivi, impegnando la relativa spesa e imputandola agli esercizi esigibilità (con conseguente formazione di FPV di parte corrente). È comunque opportuno che l’ente locale individui quanto prima le fonti di copertura alternative per il periodo successivo all’esaurimento di tali risorse.