Commissione Arconet, contabilizzazione attività rientranti nell'accordo quadro
Con FAQ n.35 del 22 novembre 2019 la Commissione Arconet, in merito alla contabilizzazione delle attività rientranti nell'accordo quadro, ha chiarito che l'adesione a un contratto quadro, previsto dall'art.54 del d.lgs. 50/2016, non si configura come un’obbligazione giuridica perfezionata e pertanto non consente, nel rispetto della disciplina del d.lgs. n. 118 del 2011, all’ente di impegnare. L’ente procederà ad impegnare e imputare la spesa, di volta in volta, al momento della stipula dei singoli contratti attuativi dell'accordo necessari, tra l’altro, a definire tutti i contenuti che consentono di perfezionare l’obbligazione compresa l’esigibilità. Resta ferma, al momento dell’avvio della procedura per addivenire all’appalto specifico, la necessità di prenotare la spesa, registrata nel rispetto del paragrafo 5.1 del principio applicato della contabilità finanziaria, che prevede "Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa".
Al riguardo, si ricorda che la Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 77/2018, ha chiarito che l’accordo-quadro realizza un pactum de modo contrahendi, cioè un contratto "normativo" dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (ANAC, AG n. 8, 22 giugno 2011). Esso, cioè, stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti applicativi) riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all'individuazione operata da una delle parti la determinazione del se, quando e quantum. Dal punto di vista del diritto amministrativo, esso corrisponde ad una procedura ad evidenza pubblica che individua il soggetto di tali future contrattazioni e le condizioni della piattaforma preparatoria all'affidamento di uno o più appalti successivi.
Non realizza di per sé, dunque, un affidamento come le altre procedure, ma il titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l’aggiudicazione futura di tali contratti attuativi. Infatti, in base al contratto normativo, «vengano posti in essere dei contratti applicativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile, in applicazione del contenuto prefissato nell’accordo medesimo. Dallo stesso discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre (pactum de contrahendo), bensì l’unico obbligo, nel caso in cui l’amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto, o alla serie di futuri contratti, le condizioni contrattuali predefinite nell’accordo quadro. Ne consegue che la stipulazione dell’accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all’esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL).