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Commissioni di collaudo: trattamento fiscale dei compensi

Il compenso percepito da un ingegnere, dipendente di una amministrazione pubblica, per la partecipazione alla commissione di collaudo di cui all'art. 102 del Codice dei contratti nominata da un ente pubblico economico, e per la quale ha ricevuto espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001, va considerato reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del TUIR e non quale compenso per partecipazione a collegi e commissioni (art. 50 lettera c-bis) o reddito da lavoro autonomo occasionale (trattandosi di "incarico saltuario ed occasionale senza vincoli di subordinazione col soggetto conferente e compatibile con lo status di pubblico dipendente").
L'Agenzia, nella Risposta n. 289/2019 precisa che: "Sono redditi di lavoro dipendente, infatti, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, e quindi tutti quelli che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro medesimo, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro (principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve). Con riferimento, infine, alla soluzione prospettata dall’istante, secondo cui gli emolumenti in questione sarebbero riconducibili ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla lettera c-bis) dell’articolo 50 del TUIR (collaborazioni coordinate e continuative), si osserva che, nel caso di specie, la prestazione richiesta è collegata ai compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro del dipendente. A tale proposito, la circolare 6 luglio 2001, n. 67/E ha chiarito che le prestazioni che rientrano nei compiti istituzionali del lavoratore dipendente non possono ricondursi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, rimanendo attratte nel reddito di lavoro dipendente".