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Compensi amministratori partecipate: attenzione ai rimborsi spese a carattere retributivo

In relazione al calcolo del limite dei compensi degli amministratori delle società partecipate, previsto all’art. 11, co. 7 del D.lgs. 175/2016, la Corte dei Conti Emilia-Romagna, nella delibera n. 37/2026/VSGO, ha ricordato che “ai fini del rispetto del limite previsto dall’art. 11, c. 7, del T.U.S.P., devono essere considerate tutte le componenti che concorrono a formare il trattamento economico annuo omnicomprensivo” inclusi “anche “gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono – anche in ragione della continuità dell’erogazione – carattere retributivo”.

Rispetto a questi, la Sezione ha, in particolare, sottolineato la possibile criticità che “potrebbe sorgere qualora, nella prassi, rimborsi formalmente documentati venissero erogati in modo sistematico, indistinto o con importi standardizzati, tali da assumere una funzione assimilabile a quella di un compenso. In tal caso, pur in assenza di una previsione forfettaria esplicita, il rimborso potrebbe essere interpretato come componente retributiva e quindi concorrere al superamento del tetto previsto".

Per evitare tale rischio, la Corte sottolinea l'esigenza che la società "garantisca una tracciabilità rigorosa delle spese rimborsate, ne verifichi puntualmente la natura e ne espliciti chiaramente la funzione restitutoria”.