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Amministratori società partecipate, è possibile rideterminare il compenso

La Corte dei Conti Lazio, con Delibera n. 89/2025 è tornata sul tema della determinazione dei compensi degli amministratori delle società partecipate pubbliche, che ai sensi dell’art. 11 comma 7 Dlgs 175 2016 TUSP (che a sua volta richiama l’art. 4 comma 4 DL 95/2012) devono limitarsi all’80% di quanto stabilito per l’anno 2013.

il Presidente della Regione Lazio ha formulato alla Corte dei Conti una richiesta di parere volta a conoscere l'orientamento della Sezione in materia di determinazione dei compensi degli amministratori di una società pubblica, in rapporto ai vigenti limiti di legge. Nello specifico, ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'istante, in ragione di una limitata operatività temporale (tre mesi) della società interessata nell'esercizio 2013, annualità da assumere come riferimento per il calcolo della remunerazione massima erogabile a decorrere dal 1° gennaio 2015, chiede “se l'80% del costo possa essere parametrato su un computo di dodici mesi di operatività della società nel 2013 ovvero, in alternativa, se può essere utilizzato come parametro l'80% del costo sostenuto dalla stessa società nell'annualità 2012, ovvero se seguendo l'indicazione fornita dalla Corte Conti per altra società in controllo pubblico, si possa far riferimento alla media degli ultimi esercizi in cui è stata disposta l'erogazione di compensi prima dell'annualità 2013 […]”.

Secondo la Sezione laziale è possibile rideterminare i compensi. Il Collegio ritiene che si possa procedere, nel pieno rispetto del principio di ragionevolezza nonché dei vigenti limiti inerenti alle retribuzioni massime erogabili, a riparametrare la base di calcolo 2013 laddove essa possa risultare non disponibile ovvero talmente esigua da non potersi considerare adeguata. La soluzione da applicare al caso concreto, come ad esempio attualizzare il costo sostenuto per un periodo limitato nell'esercizio 2013 ovvero considerare le spese sostenute nel 2012, spetta esclusivamente, nel rispetto dei limiti anzidetti, all'Ente.


Simile orientamento fu espresso dalla Corte dei Conti Friuli con Delibera n. 15/2020.


In modo analogo, l’Osservatorio del Ministero dell'Interno sulla Finanza e la Contabilità degli enti locali, con Atto di indirizzo 25.06.2021 ha rilevato “considerata la natura transitoria dell’art. 11, comma 7, d.lgs. 175/2016 e al fine di neutralizzare eventuali anomalie operative connesse alla intrinseca caducità della disposizione e alle specificità del caso concreto, potrebbe essere considerato dall’amministrazione controllante, in presenza di motivate e comprovate esigenze connesse ai principi di ragionevolezza e buon andamento (quali, ad es., la assoluta non significatività del dato relativo al 2013, in virtù delle profonde modificazioni che hanno interessato la società, sì da renderla non assimilabile né paragonabile, strutturalmente e qualitativamente, alla configurazione del 2013) di discostarsi dal dato del 2013 per fare riferimento ad altra annualità, dotata di maggiore significatività e omogeneità, sulla quale applicare la riduzione dell’80% prevista dall’art. 4, comma 4, d.l. 95/2012; ovvero, in caso di indisponibilità del dato relativo al 2013 (per essere la società costituita successivamente) di considerare la possibilità di procedere autonomamente all’individuazione del tetto di spesa, secondo un criterio di stretta necessità.

Resterebbe fermo l’obbligo per l’amministrazione controllante, nel procedere nel senso chiarito alla lett. b) che precede, di assicurare che la riduzione operata nell’ambito di un’applicazione flessibile dell’art. 11, comma 7, d.lgs. 175/2016, sia in grado di coniugare gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa e che risulti adeguato, alla stregua di un criterio di stretta necessità, anche considerando realtà societarie proficue di dimensioni analoghe, rimanendo in ogni caso invalicabile la soglia di € 240mila fissata dall’art. 11, comma 6, d.lgs.

175/2016. Il compenso così determinato andrebbe comunque immediatamente corretto qualora risulti non compatibile con i parametri fissati dal decreto ministeriale di cui all’art. 11, comma 6, d.lgs. 175/2016”.


Richiamo normativo

Dlgs 175/2016 art. 11 commi 6 e 7

6.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

7.Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.


DL 95/2012 art. 4 comma 4:
A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013