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Compensi amministratori società partecipate, secondo la Corte dei Conti devono prevalere criteri di ragionevolezza

La Corte dei Conti Friuli si è espressa con delibera 15/2020 in merito ai limiti dei compensi degli amministratori delle società partecipate, ancora fermo all’80% del compenso storico 2013.

In primo luogo – hanno evidenziato i magistrati contabili -  si deve rilevare che in relazione alle norme di contenimento degli oneri di funzionamento, da applicare al caso di specie, non appare rilevante discernere sulla peculiare natura del gettone di presenza, che pur presenta caratteri diversi da quelli del compenso, perché la norma di contenimento appare chiaramente rivolta ad un risparmio onnicomprensivo riferibile ai corrispettivi comunque erogati per l’attività prestata dagli organi amministrativi a prescindere dalla tipologia delle somme erogate.

Al contrario, l’aspetto rilevante del quesito proposto deriva dal fatto che nell’ipotesi prospettata il valore del costo sostenuto nel 2013 è talmente esiguo da poter essere considerato sostanzialmente inesistente, soprattutto se si abbia in considerazione la necessità di garantire un proficuo e professionalmente adeguato funzionamento degli organi societari. A ben vedere, quindi, l’ipotesi interpretativa da esplorare finisce per partire dai medesimi presupposti, sia nel caso di una società dall’oggetto sociale e dalla governance talmente modificati da farla considerare come un soggetto nuovo, sia nel caso della continuazione dell’attività da parte del soggetto societario precedente, perché in questo ultimo caso mancherebbe il parametro di riferimento 2013 e non vi sarebbe nemmeno, secondo quanto riferito dall’amministrazione richiedente, la possibilità di individuarne uno in altri esercizi.

Nondimeno, l’impossibilità concreta di applicare la disposizione dell’art. 4 comma 4 del DL 95/2012 non assolve l’Amministrazione dall’onere di dimensionare e contenere i compensi entro limiti riconducibili ai parametri di sana gestione.

Infatti, non si deve dimenticare che la disposizione citata era stata mantenuta (a fronte dell’abrogazione disposta dal TUSP di tutte le altre disposizioni di limite ai compensi precedenti) in via meramente transitoria in attesa del decreto previsto dall’art.11 sesto comma del TUEL. Con tale decreto i limiti dei compensi stabiliti per gli organi  amministrativi avrebbero dovuto essere desunti da una ripartizione in fasce delle società partecipate determinata in ragione di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. In questo modo, quindi, il legislatore coniuga il rispetto dell’art.2389 c.c., in virtù del quale l’attività nell’ambito degli organi amministrativi delle società è svolta ordinariamente a titolo oneroso, con le regole della sana gestione, in virtù delle quali, qualsiasi modello organizzatorio adottato per lo svolgimento delle pubbliche funzioni, non deve essere gravato da costi di funzionamento eccessivi o ingiustificati. Nell’ottica interpretativa riferita, può essere anche utile considerare che, anche nel caso di società commerciali in cui la mancanza della determinazione del compenso possa rendere necessario l’intervento del Giudice, la ricostruzione, in via pretoria, della stessa potrà necessariamente basarsi su canoni di ragionevolezza che comparino l’impoverimento per mancato impegno professionale dei consiglieri con il guadagno della società per l’attività dagli stessi espletata.

In conclusione, a fronte della sostanziale impossibilità di applicazione del comma 4 dell’art. 4 del DL 95/2012 nel caso prospettato e della necessità di dare attuazione al progetto societario stabilito dal Legislatore regionale, risulta, quindi, necessario che l’amministrazione si autolimiti, determinando, in base a canoni di ragionevolezza che coniughino gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa, dei valori di compenso che, anche considerando altre realtà societarie proficue di dimensioni analoghe, possano considerarsi adeguati alla luce di un’ottica di contenimento.

Appare evidente che la soluzione appena prospettata sarà a sua volta necessariamente transitoria e dovrà recedere non appena sarà emanato l’auspicabilmente prossimo decreto previsto dall’art. 11 sesto comma, nell’ipotesi in cui i presupposti riferibili alla sana gestione considerati per dimensionare transitoriamente il limite dei compensi avessero determinato livelli di costo superiori e incompatibili con la disciplina attuativa del TUSP contenuta nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze