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Compensi per incarichi autorizzati: se “duraturi” sono redditi assimilati

Con la Risposta n. 307/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale dei compensi corrisposti ai membri di collegi e commissioni, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR (D.P.R. 917/1986) da parte di un magistrato che, autorizzato ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001 dalla propria amministrazione, ha assunto l’incarico di presidente di un Collegio Consultivo Tecnico (CCT), con contratto di collaborazione autonoma stipulato da un ente appaltante.

Il magistrato riteneva di qualificare il reddito come “reddito diverso” (art. 67, comma 1, lett. l) TUIR), in quanto attività extra-lavorativa, priva di abitualità e vincolo di subordinazione. Di diverso avviso l’Agenzia delle entrate che sulla scorta dell’art. 50 TUIR e della Circolare n. 326/1997, ha precisato che:

  • l'art. 50, comma 1, lett. b): si applica quando l’incarico è svolto in relazione alle funzioni della qualifica e in dipendenza del rapporto di lavoro;
  • art. 50, comma 1, lett. c-bis): ricomprende le somme percepite per la partecipazione a collegi e commissioni, anche in assenza di subordinazione, purché il rapporto sia unitario e continuativo, con compenso periodico prestabilito;
  • art. 67, comma 1, lett. l): è residuale, applicabile solo se manca un rapporto continuativo e organizzato.

Nel caso in esame il contratto richiama l’art. 2222 c.c., ma prevede durata pluriennale (3-4 anni) e compenso con cadenza definita ed il regolamento di nomina indica categorie professionali ampie (magistrati, avvocati, ingegneri, ecc.), escludendo un collegamento esclusivo con le funzioni del magistrato. Pertanto, i compensi devono essere qualificati come redditi assimilati a lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis) TUIR, e non come redditi diversi.