← Indietro

Compensi presidenti e membri commissioni concorso nei limiti del salario accessorio

La Corte Conti Puglia, con parere n. 90/2025 è intervenuta sulla richiesta di parere inoltrata dal Presidente della Provincia di Brindisi in tema di assoggettabilità al limite di spesa dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 dei compensi corrisposti ai dipendenti che assumono l'incarico di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici.

La Provincia di Brindisi, nel premettere che “l'attuale quadro normativo, quindi, certamente riconoscerà la facoltà anche agli enti locali, tra gli altri, di recepire, in una norma regolamentare, il compenso ai dipendenti e ai dirigenti, appartenenti alla stessa amministrazione che indice il concorso pubblico per l'assunzione di nuove risorse umane, per tali prestazioni; inequivocabilmente, per la previsione del medesimo comma 13, tali incarichi si devono attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti” e nel rappresentare che “alla luce di quanto precede e trattandosi, nel caso di specie, di attività di servizio, non appare esserci alcun dubbio che, alcuna remunerazione aggiuntiva, attribuita al personale per attività di servizio rientri nel novero giuridico e contabile del salario accessorio e che, quindi, detti compensi, di conseguenza, devono non transitare dal fondo delle risorse decentrate”, formula il seguente quesito: “si chiede specifico parere sul trattamento da riservare ai compensi (per i componenti interni delle commissioni di concorso, da certamente nel fondo del salario accessorio), in particolare, se devono essere assoggettati al limite determinato dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. N. 75/2017 (il cd tetto 2016), ovvero se deve, per tali somme, considerarsi applicabile la deroga a tale limite, analogamente a quanto accade per gli incentivi per le funzioni tecniche e per i compensi per l'avvocatura.

Trattasi particolarmente, infatti, di funzioni qualificate che, se assegnate agli “interni” (analogamente alle funzioni tecniche e agli incarichi legali), possono determinare risparmi per l'ente (minori spese di viaggio e trasporto da rimborsare ai componenti esterni all'amministrazione).

Secondo la Sezione deve considerarsi inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto attinente a materia esorbitante dalla competenza della Corte dei conti, il quesito relativo all'interpretazione dell'art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019, nel senso di stabilire se sia consentita o meno la remunerazione dei dipendenti per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego bandito da un ente locale, sia che i dipendenti appartengano ai ruoli dell'amministrazione che bandisce la procedura, sia che appartengano ad altra amministrazione”.

Tuttavia, ferma l'inammissibilità oggettiva con riferimento alla trattazione della materia dei compensi dovuti ai dipendenti pubblici che siano membri di commissioni di concorso per le ragioni innanzi indicate, la Sez. reg. 25 maggio 2017, nei termini seguenti: i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego, nel caso in cui tali incarichi siano rivestiti da dipendenti interni all'amministrazione, sono assoggettati al vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, in assenza di espressa deroga legislativa e non ricorrendo i presupposti enucleati dalla giurisprudenza contabile per le ipotesi di esclusione.