Componente perequativa UR3 TARI, comunicato correttivo ARERA
In merito al bonus sociale rifiuti, componente perequativa TARI UR3, ARERA ha diffuso ieri un nuovo comunicato a parziale rettifica di quello precedente, visto che ora spiega che il bonus dovrà essere calcolato prima delle agevolazioni locali, e non al netto delle agevolazioni, come indicato in precedenza. Di fatto il bonus sarà sempre coperto dal "fondo" centrale.
L'Autorità ricorda che le modalità applicative per l’erogazione del bonus sociale rifiuti sono state disposte dall’Autorità con la delibera 355/2025/R/rif e il relativo allegato TUBR, Testo Unico Bonus Rifiuti.
Per facilitare la comprensione e l’applicazione della normativa in vigore, nel seguito si riportano i principi generali e alcuni chiarimenti che forniscono riscontro a specifici quesiti posti dagli operatori.
Principi generali da applicare nelle diverse fattispecie che si possono presentare nel corso della lavorazione delle DSU trasmesse ai gestori da SGAte ai fini dell’erogazione del bonus:
-il bonus rifiuti è uno sconto del 25% applicato alla TARI-Tariffa corrispettiva dovuta dall’utente. Nei casi in cui non viene fatturata la TARI/tariffa corrispettiva il bonus non viene erogato. Il bonus esiste SOLO in relazione a un addebito della TARI/tariffa corrispettiva a un membro del nucleo familiare agevolabile;
-i requisiti di ammissione al bonus previsti dall’articolo 7 del TUBR sono esclusivamente i seguenti:
l’utenza deve essere intestata a uno dei codici fiscali del nucleo ISEE;
l’utenza deve essere domestica (ma non necessariamente residente);
il nucleo deve avere l’agevolazione per una sola utenza, nell’anno di competenza della DSU il bonus;
nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze, il gestore applica l’agevolazione all’unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAte;
per ciascun nucleo ISEE, il bonus rifiuti va erogato a una sola utenza domestica attiva per ogni anno di competenza della DSU;
il bonus rifiuti va riconosciuto solo se l’utenza domestica è intestata a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE, trasmessi da SGAte;
il gestore ha la facoltà (e non l’obbligo) di trattenere il bonus se l’utente è moroso. Il debito pregresso, che può essere oggetto di compensazione, è quello maturato fino all’anno precedente all’anno di erogazione del bonus fatti salvi i termini di prescrizione (la prescrizione è di norma di 5 anni);
il GTRU è il soggetto che eroga i servizi connessi all’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.