Componenti perequative, sull'idrico il criterio è il bollettato
Circa le modalità di riversamento a CSEA delle componenti perequative rifiuti, anche se non sono riposte le speranza di una quantificazione del dovuto in base al riscosso e non in base al bollettato, in ambito idrico la risposta è stata data già da tempo. In ambito settore idrico, il Consiglio di Stato, Sez. VI, con Sentenza n. 2339 del 07.03.2023 si è già espresso per la tesi del bollettato, l’ipotesi più negativa per gli enti locali, che devono sopportare la copertura dell’onere degli insoluti.
Accertata la natura perequativa delle misure - rilevano i magistrati - risulta ragionevole e conforme alla natura stessa delle voci tariffarie la previsione di parametrare l'obbligo di versamento sulla somma fatturata e non su quella riscossa, stante la decretata assenza di corrispettività
Il Collegio osserva come le tre componenti in esame siano prive di natura corrispettiva essendo volte, al contrario, a reperire risorse necessarie per le finalità perequative che si intendono conseguire con tali misure. In sostanza le tre componenti perseguono finalità di stampo propriamente solidaristico ponendo a carico dell'intero sistema i costi necessari per il reperimento di somme finalizzate a garantire le agevolazioni previste per le popolazioni colpite da eventi sismici, la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, il bonus previsto per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate. Le voci in esame non sono, quindi, parte corrispettiva della tariffa per il servizio idrico integrato e non sono richieste al gestore in ragione delle attività sottese ai servizi resi all'utenza ma, al contrario, costituiscono misure di compartecipazione dei gestori all'acquisizione di risorse necessarie per le finalità perequative che il legislatore e il regolatore hanno inteso perseguire. In sintesi, le voci in esame sono componenti tariffarie ulteriori rispetto a quelle previste per il servizio idrico (che sono, invece, in nesso di corrispettività). Né una diversa conclusione è asseribile in base alla circostanza che le componenti sono richieste come maggiorazioni dei corrispettivi tariffari atteso che tale aspetto non muta la natura perequativa e non corrispettiva delle misure.