Componenti perequative TARI, altre espressioni Corte Conti
La Corte Conti Marche, con delibera n. 82/2025, è tornata sulla questione della contabilizzazione componenti perequative TARI.
Con riferimento al sistema di perequazione nel settore dei rifiuti urbani istituito da ARERA con deliberazione 3 agosto 2023 n. 386 che ha stabilito un esborso a carico dei cittadini pari ad euro 1,60 per ciascuna utenza TARI ed in considerazione di quanto previsto dalla circolare N. 59/2024/RIF di CSEA, l'Ente ha chiesto:
- se è legittimo considerare il valore incassato, anziché quello accertato, a titolo di componenti perequative TARI per ciascuna utenza quale somma complessiva da riversare a CSEA scongiurando così la circostanza in cui il Comune si troverebbe ad anticipare, sia in termini di competenza che in termini di cassa, somme a favore di CSEA senza avere la certezza dell'integrale copertura delle stesse in considerazione dell'incidenza della dubbia esigibilità di una quota parte delle entrate richieste ai fini TARI e delle possibili variazioni diminutive dei valori “bollettati”, e quindi accertati, per effetto delle variazioni che potrebbero essere dichiarate da parte dei contribuenti (come consentito dal Legislatore) fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'emissione dei titoli di incasso TARI, quindi successivamente al termine del 15 marzo per il versamento a CSEA da parte dei comuni;
- se, anche in conseguenza del criterio di contabilizzazione appena proposto, l'imputazione delle somme in entrata del bilancio comunale e derivanti dall'applicazione delle componenti perequative TARI deve avvenire tra le entrate di parte corrente del titolo terzo oppure tra le entrate in partite di giro pur, in questa ultima ipotesi, non trovando esatta corrispondenza tra entrata e spesa in quanto il Comune si troverebbe ad impegnare e pagare in spesa una somma che potrebbe, seppur per una quota minima, non trovare mai opportuna copertura tra le scritture di cassa in entrata corrispondente.
La Sezione riprende la deliberazione Corte Conti Autonomie n. 13/2025, che ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1.«Il quesito sul criterio di quantificazione dell'obbligo di riversamento a CSEA (per cassa per competenza) è inammissibile in quanto incide sulla determinazione del quantum debeatur dell'obbligazione di riversamento, presupposta rispetto alla rappresentazione contabile e suscettibile di generare contenuti di competenza di altre magistrature;
2.le somme derivanti dalle componenti perequative TARI vanno imputate nel bilancio comunale tra le entrate di parte corrente; l'obbligo di riversamento, in quanto obbligo propria del Comune, non costituisce una partita in conto terzi e deve essere regolato a carico della parte corrente del bilancio».
Tale enunciazione deriva dalle motivazioni qui sommariamente riportate: “come evidenziato da questa Sezione (deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG), la funzione consultiva «non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli [altri] organi giudiziari» competenti. Pertanto, il criterio del quantum debeatur (criterio dell'accertato o della cassa) dell'obbligazione di riversamento attendendo una questione di diritto sostanziale che si colloca a monte della rappresentazione contabile, essa deve essere risolta, in via normativa ed applicativa, da ARERA e CSEA, le cui determinazioni possono diventare oggetto di contesa giudiziaria potenzialmente dinanzi a giudici diversi dalla Corte dei conti.
Il secondo quesito deve essere risolto nel senso che non è possibile un'imputazione in conto terzi degli accertamenti per le componenti perequative e della spesa di riversamento, con conseguente necessità dell'Ente di vigilare costantemente sulla copertura della spesa, cui la componente perequativa è destinata, e sugli equilibri prospettici connessi. Contro la possibilità di una eccezionale imputazione in conto terzi, infatti, si frappongono le seguenti prove normativo.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la regione Marche, conformandosi ai principi di diritto enunciati dalla Sezione delle Autonomie, delib. N. 13/2025/QMIG, rilevato l'inammissibilità del primo quesito (inerente al criterio di quantificazione dell'obbligo di riversamento a CSEA). Prende, altresì, atto della necessità di risolvere il secondo quesito nel senso che, da un lato, le somme derivanti dalle componenti perequative della TARI devono essere imputate nel bilancio comunale tra le entrate di parte corrente, in quanto correlate a obbligazioni proprie dell'ente locale e, dall'altro, l'obbligo di riversamento a CSEA, non configurandosi come spesa per conto terzi, non può essere registrato in conto terzi, ma deve essere regolato a carico della parte corrente del bilancio, nel rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata e degli equilibri di bilancio.