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Con il DUP lo stato di attuazione dei programmi

Il principio contabile All. 4/1 ricorda che gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. CONSIDERATO CHE L’ELABORAZIONE DEL DUP PRESUPPONE UNA VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTAZIONE DI TALE DOCUMENTO SI RACCOMANDA DI PRESENTARE AL CONSIGLIO ANCHE LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, DA EFFETTUARE, OVE PREVISTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 147-TER DEL TUEL ;

b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;

d) il piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio ;

f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;

g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

h) le variazioni di bilancio;

i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento