Concessioni demaniali marittime: imposta di registro dovuta per tutto il periodo
A differenza di quanto previsto per le concessioni di immobili appartenenti al demanio dello Stato - ovvero "a quegli atti in cui parte del provvedimento di concessione sia lo Stato" -
Diverso per gli atti di concessione di immobili del demanio statale ed in cui è parte lo Stato, per i quali, fermo restando la debenza dell'imposta solo a carico dell'altra parte (art. 57 c.7 del TUR) si applica la disciplina prevista per le locazioni pluriennali di cui all'articolo 17, comma 3, del TUR in base al quale «per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno» (articolo 3, comma 16, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95). Lo chiarisce la risposta n. 157/2020.
Il pagamento dell'imposta per l'intero periodo di estensione di una concessione demaniale marittima era richiesto dal Comune quale condizione per la stessa, ma la Società istante richiedeva il pagamento annuale, in considerazione della variabilità annua del canone per l'adeguamento ISTAT ed anche dell'illegittimità della proroga automatica (Cons. Stato n. 7874/2019). Di diverso avviso, però, l'Amministrazione finanziaria che interpreta la disposizione di cui all'art. 3c.16 del D.L. 95/2012 come riferita alle concessioni di beni non solo appartenenti al demanio statale (tra cui rientrano i lidi e le spiagge, ex art. 822 c. 1 del codice civile, le cui funzioni amministrative sono però state trasferite a regioni e comuni), ma anche nei quali è parte direttamente lo Stato.
L'Agenzia ricorda che, sulla distinzione tra contratti di locazione e concessione, la risoluzione 25 ottobre 2001, n. 166/E ha precisato che rientrano nell'ambito delle concessioni tutti gli atti della Pubblica Amministrazione, comunque denominati, con i quali viene consentito, da parte della medesima, l'uso di beni appartenenti al Demanio e che la locuzione beni demaniali deve essere intesa in senso lato e che nella stessa devono farsi rientrare tutti i beni del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, inconsiderazione della posizione di supremazia che tali soggetti assumono rispetto ai privati nel consentirne loro uso..