Concetto di servizio pubblico locale, parere Autority
Nel bollettino n. 30 del 4 agosto 2025 Autorità Garante Concorrenza e Mercato, è stato richiesto da parte di ente Comune parere sul concetto di servizio pubblico locale con rilevanza economica di cui Dlgs 201/2022 come coordinato con il combinato disposto con le normative di settore. L’Autority ha rilevato quanto segue:
Con riferimento alla richiesta di parere formulata dalla Comune in merito al coordinamento tra il decreto legislativo 30 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, e le normative di settore, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 20 maggio 2025, ha ritenuto di svolgere le seguenti considerazioni, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/1990.
Premesso che esula dalle competenze attribuite all’Autorità dalla legge n. 287/1990 fornire interpretazioni autentiche delle previsioni normative, si intendono comunque rendere a codesto Ente alcuni chiarimenti alla luce dei principi pro-concorrenziali che governano la materia dei servizi pubblici locali, di cui al citato decreto di riordino.
Sul coordinamento tra il d.lgs. n. 201/2022 e le normative di settore
L’Autorità intende anzitutto rammentare che gli eventuali o potenziali problemi di coordinamento tra fonti sono stati risolti in radice con l’articolo 4 del d.lgs. n. 201/2022 (recante il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”), laddove chiarisce che le disposizioni del decreto integrano le normative di settore (per quanto non previsto da queste ultime) e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, fatte salve eventuali norme di salvaguardia e di prevalenza della disciplina di settore. La clausola di prevalenza contiene tuttavia una riserva: essa opera, cioè, “nel rispetto del diritto dell’Unione Europea”, il che assume un particolare rilievo se si considera che il d.lgs. n. 201/2022 è volto ad assicurare i principi europei della tutela e promozione della concorrenza, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale (cfr. articolo 1, comma 3).
Pertanto, nel sistema delineato dal d.lgs. n. 201/2022, le normative settoriali si integrano nella disciplina generale come “frazioni” di un sistema unitario, la cui coesione è garantita da principi generali che si applicano a tutti i servizi pubblici locali, salva la presenza di apposite clausole di salvaguardia o prevalenza della disciplina settoriale e ferma, in ogni caso, la ratio pro-concorrenziale del decreto di riordino.
Da quanto sopra discende che, in caso di contrasto tra una normativa settoriale relativa a un servizio pubblico locale e il d.lgs. n. 201/2022 e la sua ratio pro-concorrenziale, l’ente dovrà applicare tale ultimo decreto in quanto prevalente, fatta salva la presenza nel medesimo decreto di apposite clausole di salvaguardia o prevalenza della disciplina di settore; sempreché, naturalmente, il servizio in questione ricada nella tipologia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, come meglio illustrato di seguito.
Sulla nozione di “servizi pubblici locali di rilevanza economica” L’Autorità ritiene opportuno premettere che il d.lgs. n. 201/2022 definisce i servizi pubblici locali come “erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato” (articolo 2, comma 1, lettera c)), riprendendo la analoga definizione contenuta nel d.lgs. n. 175/2016 (recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, c.d. “TUSPP”), nonché la nozione di attività economica elaborata da tempo dalla giurisprudenza e dalla prassi comunitarie e gli indirizzi già espressi dalla Corte costituzionale. Vi rientra, quindi, qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato da parte di un’impresa - a prescindere dalla natura del soggetto esercente e dalle sue modalità di finanziamento - e che garantisca un “corrispettivo” al prestatore.
Il conseguimento di un “corrispettivo” implica che il servizio abbia dunque carattere economico, ossia che l’attività sia retribuita al prestatore, fermo restando che, come costantemente precisato dalla giurisprudenza eurounitaria, non occorre che il prestatore ottenga un utile o un guadagno, né importa chi lo retribuisca per detto servizio.
L’articolo 2 evidenzia poi la ulteriore necessità, ai fini della qualificazione di un’attività come servizio di interesse economico generale di ambito locale, della presenza di una condizione di, anche parziale, fallimento di mercato, vale a dire di insufficienza o inadeguatezza del mercato rispetto all’erogazione della prestazione.
Inoltre, la norma indica che tali servizi, ove non previsti (e definiti di rilevanza economica) dalla legge, sono individuati dal singolo ente locale, valorizzando il carattere della necessarietà - e quindi della doverosità - della prestazione rispetto alla finalità di soddisfazione delle esigenze della collettività di riferimento. In tal modo la norma permette agli enti locali di essere interpreti dei principali bisogni delle rispettive collettività territoriali e anticipa la facoltà - ad essi espressamente riconosciuta dal successivo articolo 10 del medesimo d.lgs. n. 201/20228 - di ampliare il perimetro dei servizi pubblici locali di competenza.
La stessa lettera del d.lgs. n. 201/2022 ribadisce, dunque, il carattere dinamico della distinzione tra attività economiche e non economiche e, allo stesso modo, anche la giurisprudenza amministrativa, riportata dalla Città di Cordenons nella richiesta di parere, ribadisce che la definizione di “servizio economico di interesse generale” sia da apprezzare caso per caso.
Infine, si rappresenta, in ogni caso, che l’Autorità ha già avuto modo in passato di qualificare la gestione degli impianti sportivi come servizio pubblico locale di rilevanza economica.