Conciliazione giudiziale, condanna alle spese solo se richiesta dalla controparte
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con Ordinanza n. 6183 in data 08.03.2025, ha affermato che nel processo tributario, in caso di conciliazione giudiziale va disposta la condanna alle spese di una parte solo su espressa richiesta della controparte. In caso contrario, il giudice deve pronunciare la cessata materia del contendere e la compensazione delle spese.
Le parti possono chiedere la conciliazione anche in pendenza del giudizio innanzi alla Cassazione.