Conferenza dei servizi: prevalenza e limiti del dissenso
Nella sentenza n. 3085/2026, il TAR Campania è intervenuto sul tema della conferenza dei servizi ricordando che trattatasi di “un mero modulo organizzativo-procedimentale, privo di una propria individualità, che consente la valutazione complessiva e sincronica degli interessi pubblici primari e secondari e degli interessi privati coinvolti e costituisce un momento di migliore esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione.”
Dalla decisione sono state tratte anche le seguenti massime:
- Regola della prevalente e bilanciamento degli interessi:
“La prevalenza non va intesa come la volontà della maggioranza delle amministrazioni, ma come attento bilanciamento degli interessi in gioco; è una misura “qualitativo sostanziale o di peso in rapporto all’interesse specifico tutelato”, che l’amministrazione procedente dovrà determinare con discrezionalità e motivazione, bilanciando e contemperando gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.”
- Amministrazioni dissenzienti e limiti di tutela:
“Le amministrazioni dissenzienti, che non siano portatrici dei cd. interessi sensibili, possono solo sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela, che è parzialmente doverosa nell’an, in ragione dello stesso meccanismo procedimentale della conferenza disegnato dal legislatore. Riconoscere, a fianco di tale potere sollecitatorio, anche il potere di impugnare la determinazione finale significherebbe frustrare la ratio della conferenza di servizi e lo stesso meccanismo organizzativo ad essa sotteso.”