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Confermata la proroga al 31 luglio per approvazione dei PEF, regolamenti e tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva

Con la Legge di Bilancio 2026 l’articolo 1 al comma 677 stabilisce che “All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»

Il comma in esame estende al 31 luglio 2026 il termine, precedentemente fissato al 30 aprile 2026 dall’articolo 3, comma 5-quinquies, primo periodo, del D.L. 228/2021, entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Si ricorda che il medesimo comma 5-quinquies stabilisce che, dal 2022, i comuni, in deroga all’art. 1, comma 683, della legge 147/2013, possono adottare tali atti entro il 30 aprile di ogni anno. La disposizione proroga inoltre, sempre dal 30 aprile al 31 luglio 2026, anche il termine previsto dal secondo periodo del citato comma 5-quinquies decretando che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.