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Conseguenze nel caso di valore non congruo di una concessione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato con il parere di precontenzioso n. 273 del 9 luglio 2025 l'illegittimità della determinazione del valore della concessione per l'affidamento del servizio di ristoro interno/bar di un liceo, invitando la stazione appaltante a rivedere la procedura.

La vicenda trae origine dall'istanza presentata dall'attuale concessionario uscente che ha contestato la determinazione del valore della concessione quinquennale, fissato in 1.031.940 euro (pari a 206.388 euro annui), ritenendolo non congruo rispetto al fatturato effettivamente generato dal servizio e tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione. Il cuore della controversia risiede nella significativa discrepanza tra i dati di fatturato dichiarati dai diversi soggetti coinvolti.

L'ANAC ha analizzato dettagliatamente i tre criteri utilizzati dalla SUA per la determinazione del valore, riscontrando significative criticità metodologiche. Il primo criterio, basato su un tasso di adesione dell'80% dell'utenza potenziale (980 utenti su 1.225), è stato giudicato privo di "riscontro oggettivo" e non adeguatamente motivato, considerando anche la limitata superficie degli spazi (39 mq) e i ristretti margini temporali di utilizzo da parte degli studenti.

Il secondo criterio, relativo al consumo medio giornaliero di 0,90 euro per utente, è risultato non correttamente parametrato ai valori effettivi, considerando che il prezzo del caffè posto a base d'asta era di 0,85 euro e non 0,90 euro come utilizzato nel calcolo.

Anche il terzo criterio, concernente il periodo effettivo di servizio quantificato in 234 giorni annui, è stato ritenuto errato dall'Autorità, che ha evidenziato come dalla decurtazione del mese di agosto dalle 52 settimane annue non possa derivare un valore residuo di 44 settimane, ma almeno di 47, con evidenti conseguenze sul computo complessivo.

L'ANAC ha richiamato la disciplina di riferimento contenuta negli articoli 177 e 179 del decreto legislativo 36/2023. In particolare, l'art. 177 stabilisce che l'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale "la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria", mentre l'art. 179 prevede che il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, stimato dall'ente concedente secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara.

L'Autorità ha precisato che, sebbene la determinazione del valore della concessione rappresenti espressione della discrezionalità tecnica delle amministrazioni e sia normalmente sottratta al sindacato di legittimità, tale sindacato sussiste quando le valutazioni discrezionali risultino "manifestamente inficiate da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti", come nel caso di specie.

L'ANAC ha sottolineato come, ai fini dell'attendibilità degli indicatori dell'equilibrio economico-finanziario, l'amministrazione concedente debba individuare correttamente il potenziale bacino di utenza per quantificare la domanda di servizi e stimare i possibili rendimenti della gestione. A tal fine risulta necessario considerare il dato storico del fatturato del gestore uscente che, unitamente ad altre informazioni nella sfera di controllo dell'amministrazione, contribuisce alla stima del valore della concessione e consente la formulazione di un'offerta economica consapevole.

L'Autorità ha concluso ritenendo che la stazione appaltante non abbia agito in conformità alla disciplina di riferimento per quanto riguarda la determinazione della stima del valore della concessione, invitandola a rivedere la suddetta stima applicando i criteri scelti secondo principi logici e in coerenza rispetto alle evidenze risultanti dalla situazione di fatto.

Conseguentemente, l'ANAC ha invitato la stazione appaltante ad adeguare la disciplina di gara laddove possibile, fatta salva la possibilità di agire in via di autotutela.

La vicenda evidenzia l'importanza di una corretta metodologia nella determinazione del valore delle concessioni di servizi, elemento fondamentale per garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione e la partecipazione consapevole degli operatori economici alle procedure di gara.