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Contabilità economico patrimoniale semplificata per i piccoli Comuni

L’art. 15 quater del DL 34/2019 convertito in legge 58/2018 prevede che nell’esercizio 2019 i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, pur liberi di non applicare ancora la contabilità finanziaria integrata alla contabilità economico patrimoniale, tramite piano integrato dei conti e matrice di correlazione, devono comunque redigere un conto del patrimonio semplificato, la cui struttura e modulistica sarà definita con un successivo decreto ministeriale. 

"Tale rinvio interviene nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti".
E’ probabile quindi, che si arrivi in tempi breve ad un sistema semplificato di contabilità economico patrimoniale per i Comuni più piccoli, che come noto, devono abbandonare l’idea di effettuare rilevazioni contabili solo in competenza finanziaria.


1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del  Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n.118 del 2011»