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Contabilità separata nelle società partecipate, bisogna partire

L’art. 6 comma 1 del Dlgs 175/2016 e smi (Testo unico società a partecipazione pubblica) dispone:

 "Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività".

L’art. 15 comma 1 e comma 2 dello stesso TUSP dispone:

1.  Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

2.  Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

La Struttura tecnica del MEF, nel mese di settembre scorso, ha emanato specifica direttiva sulla separazione contabile, di cui in allegato, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che le società di cui all’art. 6, comma 1, del medesimo decreto, sono tenute ad applicare in deroga all’obbligo di separazione societaria, di cui all’art. 8, comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

La direttiva si applica con riferimento agli elementi contabili dei bilanci relativi agli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi dall’esercizio 2020.

E’ quindi opportuno che le società partecipate che rientrano nell’art. 6 comma 1 Tusp adottino tempestivamente le misure contabili e organizzative per attuare la separazione contabile a partire dal 2020, finalizzata alla tutela della concorrenza di mercato, evitando che trasferimenti da società che operano sia in regime protetto sia in regime di economia di mercato, possono portare nocumento alla piena competitività del mercato aperto.

Le società devono provvedere ad adottare e mantenere un sistema di contabilità analitica, idoneo a rilevare le poste patrimoniali ed economiche in maniera separata e distinta per singole attività e comparti, da sottoporre al giudizio di conformità del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Ferma restando la disciplina di diritto comune relativa ai bilanci di esercizio, le società rendono pubbliche le risultanze relative al comparto della produzione protetta da diritti speciali o esclusivi, secondo gli schemi allegati alla direttiva MEF e contestualmente ai documenti e agli allegati dei bilanci.

Delfino & Partners affianca le società a partecipazione pubblica nell’attuazione della contabilità separata. Per informazioni scrivere mail: info@gruppodelfino.it