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Contabilizzazione incentivi funzioni tecniche, orientamento Corte Conti

La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 475/2025, ha affrontato quesito di Comune in merito alla contabilizzazione incentivi funzioni tecniche.

Il Sindaco ha formulato quattro quesiti.

Con il primo quesito chiede se, in caso di affidamento diretto di lavori, con applicazione di un ribasso economico del progetto, l’importo posto a base della procedura debba essere considerato quello risultante dal progetto approvato oppure il valore contrattualizzato, già detratto del valore del ribasso offerto dall’operatore economico (si precisa, nell’ambito della procedura svolta su piattaforma Sintel di Regione Lombardia).

Con il secondo quesito si chiede se “Nel caso in cui l’affidamento diretto preveda una o più opzioni (es. proroga o prestazioni aggiuntive) ai fini del riconoscimento degli incentivi, l’esercizio dell’opzione deve essere valutata quale modifica contrattuale (coerentemente con la sua funzione di ampliamento dell’oggetto dell’affidamento) ovvero se debba essere valutata quale nuovo affidamento (come sembrerebbe desumersi dal parere n.3173 del 27/02/2025 reso dal Servizio di supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Ciò potrebbe essere dirimente nel caso in cui il valore dell’opzione fosse inferiore alla soglia fissata dall’Amministrazione per il riconoscimento degli incentivi”.

Con il terzo quesito il Comune, poi, domanda, per il “caso di affidamento diretto effettuato senza prevedere nel quadro economico dell’opera o del servizio uno specifico stanziamento per il riconoscimento degli incentivi al personale per lo svolgimento delle funzioni tecniche, se, in presenza di economie di spesa sull’affidamento di cui trattasi, sia legittimo, in presenza di ogni altro presupposto indicato dal D.lgs. n. 36/2023, utilizzare parte di tali economie per il riconoscimento degli incentivi tecnici al personale”.

Con il quarto quesito si chiede se sia “legittimo prevedere che sia il RUP, percettore anch’esso degli incentivi per funzioni tecniche, a provvedere alla motivata qualificazione di un servizio come avente particolare importanza, ai sensi dell’art.32 dell’allegato II.14 del D.lgs. n.36/2023”.


La Corte dei conti Lombardia, in risposta all’istanza formulata dal Comune, ha reso il seguente parere:

1.Ai sensi dell’art.45, c.2, d.lgs. 36/2023 le risorse finanziarie per le funzioni tecniche del personale sono destinate a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento - negli stati di previsione della spesa o nei bilanci - nel limite del due per cento dell’importo posto a base delle procedure di affidamento da espletare, salvo nei casi cui l’amministrazione abbia delegato a terzi lo svolgimento delle stesse”.

2.Al ricorrere di una reale modifica dell’originario contratto, l’incentivo, perché questo possa riconoscersi, dovrà rientrare nello stanziamento del contratto e parametrato al valore della modifica contrattuale.

3.La finalità incentivante dell’istituto richiede la preventiva definizione, nella fase di programmazione della spesa, delle attività incentivate e degli importi devoluti.

4.Pur rientrando nella discrezionalità dell’Ente la preventiva definizione, mediante atto di carattere generale, delle disposizioni applicative dell’art. 45 e dei criteri di riparto delle risorse destinate agli incentivi tecnici, la concreta qualificazione di un servizio/fornitura come di particolare importanza ai fini del riconoscimento dell’incentivo, richiede un’adeguata motivazione, che dia dimostrazione della ricorrenza effettiva dei presupposti indicati dall’art. 32 dell’all. II 14 al d.lgs. 36/2023, nel rispetto, altresì, dei principi di trasparenza ed imparzialità”.