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Conto giudiziale del tesoriere senza parificazione: per la Corte dei conti il giudizio è improcedibile

Con la sentenza n. 32/2026, la Corte dei conti Umbria ha dichiarato improcedibili i giudizi relativi ai conti del tesoriere di un Comune, ribadendo che la parificazione del conto giudiziale da parte del responsabile finanziario costituisce un presupposto indispensabile per l'esame del conto da parte della magistratura contabile.

La Corte ha precisato che né il parere di regolarità contabile né l'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio comunale possono sostituire la formale parificazione. I magistrati hanno inoltre escluso l’efficacia sanante alle attestazioni prodotte successivamente nel corso del giudizio, evidenziando la necessità di procedere a un nuovo deposito dei conti corredati delle prescritte parifiche presso la segreteria della Sezione giurisdizionale, nei termini previsti dalla normativa

In assenza della prescritta parifica, dunque, il giudizio sul conto non può essere esaminato nel merito.