Contrasto del degrado: attenzione se si usano telecamere
Il recente provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 4 giugno 2025 ha ribadito con chiarezza i principi fondamentali che devono guidare l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali per contrastare l'illecito abbandono dei rifiuti urbani. La decisione, che ha sanzionato un comune ligure per violazioni della normativa privacy, offre importanti indicazioni operative per tutte le amministrazioni comunali che intendono dotarsi di questi strumenti di controllo.
L'utilizzo di fototrappole e sistemi di videosorveglianza per il controllo del conferimento dei rifiuti trova la sua legittimazione nella base giuridica prevista dall'art. 2-ter del Codice della Privacy, che consente il trattamento di dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni quando necessario per l'adempimento di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. La gestione dei rifiuti urbani, disciplinata dal Codice dell'Ambiente, rientra infatti tra le competenze istituzionali degli enti locali.
Tuttavia, come evidenziato dalla giurisprudenza più recente, l'installazione di questi sistemi è ammessa solo quando si dimostri l'inefficacia o l'inattuabilità di strumenti di controllo alternativi.
Il caso esaminato dal Garante evidenzia come la mancanza di un'adeguata informativa agli interessati costituisca la violazione più frequente e grave. Il principio di trasparenza, sancito dall'art. 5 del GDPR, impone al titolare del trattamento di fornire agli interessati informazioni chiare e complete attraverso un sistema a due livelli.
L'informativa di primo livello deve essere garantita mediante cartelli di avvertimento collocati in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza. Questi cartelli devono contenere le informazioni più importanti: le finalità del trattamento, l'identità del titolare, l'esistenza dei diritti dell'interessato e gli impatti più significativi del trattamento. Particolare attenzione deve essere posta alle informazioni che potrebbero risultare inaspettate per l'interessato, come la trasmissione di dati a terzi o il periodo di conservazione.
L'informativa di secondo livello deve essere facilmente accessibile e contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 13 del GDPR. Il collegamento tra i due livelli informativi deve essere chiaro e funzionale: il cartello deve contenere un riferimento preciso (come un QR code) che conduca direttamente all'informativa completa.
Il provvedimento del Garante ha evidenziato diverse criticità ricorrenti: a) nel caso esaminato, i cartelli informativi erano stati temporaneamente rimossi durante lavori di sistemazione delle isole ecologiche, lasciando gli interessati privi di qualsiasi informazione sui trattamenti in corso.b) l'informativa di primo livello indicava una pluralità di finalità, nonostante il sistema fosse specificamente configurato per il controllo del conferimento rifiuti. Questa genericità compromette il principio di trasparenza; c) il QR code presente sui cartelli conduceva a un'informativa generale e non specifica, rendendo difficoltoso per gli interessati reperire le informazioni pertinenti; d) l'informativa indicava erroneamente il legittimo interesse come base giuridica, quando per i soggetti pubblici si applica esclusivamente l'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR.
L'inosservanza degli obblighi informativi comporta conseguenze significative sia sul piano sanzionatorio che su quello dell'efficacia degli atti amministrativi. Il Garante può irrogare sanzioni fino a 20 milioni di euro, mentre la giurisprudenza ha chiarito che l'omessa dimostrazione del rispetto della normativa privacy comporta l'illegittimità dei provvedimenti sanzionatori basati su riprese effettuate senza gli adempimenti prescritti.
Il provvedimento del Garante e l'orientamento giurisprudenziale delineano un percorso chiaro per le amministrazioni comunali. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per il contrasto del degrado ambientale è non solo legittimo ma anche necessario, purché sia preceduto da un'attenta valutazione della proporzionalità delle misure e da un rigoroso rispetto degli obblighi informativi.
La chiave del successo risiede nella specificità e chiarezza delle informazioni fornite agli interessati: cartelli precisi, informativi completi e facilmente accessibili, collegamenti funzionali tra i diversi livelli informativi. Solo attraverso questo approccio metodico è possibile coniugare efficacemente le esigenze di tutela ambientale con il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, evitando le sanzioni del Garante e garantendo la validità degli atti amministrativi conseguenti.