Contratti continuativi di cooperazione e subappalto nel D.lgs. n. 36/2023
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2622/2025 del 28 marzo si è occupato del contratto continuativo di cooperazione, già disciplinato dall’art. 105, comma 3, lett. c- bis), del d.lgs. n. 50/2016, con l’obiettivo di distinguerne detta fattispecie (di “prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto”) da quella del contratto di subappalto a seguito dell’introduzione del Nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 36/2023).
In particolare, il giudice del gravame per definire il contratto continuativo di cooperazione analizza l’art. 119, comma 3, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023 in cui vengono precisati “i tratti distintivi della fattispecie, avvalendosi della giurisprudenza che si era venuta formando sulla precedente disposizione del Codice dei contratti pubblici, per come si ricava anche dalla Relazione illustrativa del nuovo Codice. Ne è quindi risultata una più compiuta definizione dei contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura: in base a tale definizione viene mantenuta la destinazione soggettiva delle prestazioni “in favore dei soggetti affidatari”, ma viene precisato che deve trattarsi di prestazioni “secondarie, accessorie o sussidiarie”” osservando che “la tipologia contrattuale, d’altronde, era stata […] già delineata in termini conformi dalla giurisprudenza che aveva sottolineato doversi trattare di prestazioni, per un verso, rese in favore dell’operatore economico aggiudicatario del contratto di appalto, quindi non direttamente nei confronti della stazione appaltante (cfr., fra le altre, Cons. Stato, V, 22 aprile 2020, n. 2553) e, per altro verso, di prestazioni a carattere accessorio e secondario, oggettivamente diverse dalle prestazioni da rendersi da parte dell’appaltatore alla stazione appaltante sulla base del contratto di appalto (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 17 aprile 2023, n. 3856).
Il Consiglio di Stato, pertanto, dall’analisi dell’attuale normativa ed in particolare della lettera dell’art. 119, comma 3, lett. d), del D.lgs. n. 36/2023 ha concluso che “il subappalto ha ad oggetto l’affidamento dell’esecuzione di una parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con la conseguente sostituzione del subappaltatore all’affidatario” mentre “i contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura hanno ad oggetto prestazioni secondarie o accessorie dirette agli affidatari, a cui forniscono beni e servizi utili per lo svolgimento delle prestazioni affidate”.