Contributi a carico delle finanze pubbliche non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale dell’azienda speciale
La Corte Conti Lombardia, con delibera n. 298/2025 ha affrontato quesito posto da Sindaci di due Comuni che esercitano, attraverso l'azienda speciale consortile « funzioni socio-assistenziali, socioeducative e socio-sanitarie integrate e – più in generale – la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale. La remunerazione dei servizi svolti dall'Azienda deriva - in base al servizio effettivamente erogato - dalle somme erogate dai Comuni aderenti all'Azienda a titolo di contratto di servizio e dai corrispettivi pagati direttamente dagli utenti.
Tra le entrate dell'Azienda sono comprese quelle costituenti il “Fondo di solidarietà”, previsto dall'art. 12 dello Statuto, che i Comuni aderenti all'Azienda corrispondono all'Azienda sulla base del numero di abitanti e che sono destinati alla copertura dei Costi Generali Aziendali, quali Spese Amministrative, Consulenze, Utenze, Spese varie, nonché alla copertura di una percentuale dei costi dei servizi fruiti dagli utenti.
È in tale contesto che gli Enti formulano tre quesiti sulla natura delle somme trasferite e, in particolare, “ sulla possibilità di qualificarle come somme a titolo di contratti di servizio, in modo da escluderne la natura di contributi ”, così articolati:
a) Confermare che il conferimento, da parte dei Comuni aderenti all'Azienda consortile , del fondo di funzione all'atto della costituzione dell'azienda de qua non costituisce contributo a carico delle finanze pubbliche ai sensi art. 6 comma 2 DL 78/2010
b) Chiarire se il “Fondo di solidarietà” - che i Comuni aderenti all’Azienda corrispondono all’Azienda, previa fattura, sulla base del numero di abitanti e che sono destinate alla copertura dei Costi Generali Aziendali, quali Spese Amministrative, Consulenze, Utenze Spese varie, nonché alla copertura di una percentuale dei costi dei servizi fruiti dagli utenti – abbia natura di somme corrisposte dai Comuni all’Azienda a titolo di contratto di servizio, ancorché commisurate agli abitanti di ciascun Comune per ragioni di solidarietà tra i Comuni aderenti all’Azienda
c) Se conseguentemente possa essere previsto un compenso alle Figure statutarie apicali (Presidente CdA/AU) e riconoscere il gettone di presenza ai restanti componenti del CdA, come da Statuto vigente ”.
La Corte dei conti si pronuncia nel senso che «la nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche”, di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale dell’azienda speciale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio, quand’anche finalizzate al pareggio del bilancio».
Richiamo normativo
DL 78/2010 art. 6 comma 2:
2.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società