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Contributi ANAC per stazioni appaltanti e operatori economici

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale di sabato scorso 16 maggio u.s. la DELIBERA ANAC 22 dicembre 2025 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026 in materia di contributi ANAC per le stazioni appaltanti e gli operatori economici.

L’art. 1 è dedicato ai soggetti tenuti alla contribuzione:

1.Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'A.N.AC., nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti, di cui all'art. 1, lettera a), dell'allegato I.1 del decreto legislativo n. 36/2023;

b) gli operatori economici, di cui all'art. 1, lettera l), dell'allegato I.1 del decreto legislativo n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);

c) le società organismo di attestazione, di cui all'art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023.

2.Sono esentati dall'obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:

a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell'A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;

b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.

3.Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo per i casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it, entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell'A.N.AC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l'esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.

4.Fermo restando quanto previsto dalla delibera A.N.AC. n. 584 del 2023, sono soggette a obbligo contributivo anche le procedure in house: per questa fattispecie specifica il contributo e' dovuto solo da parte della amministrazione aggiudicatrice.

I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del presente provvedimento sono tenuti a versare a favore dell'A.N.AC., con le modalità e i termini di cui all'art. 3 dello stesso, i seguenti contributi in relazione all'importo stimato dell'appalto o della concessione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023 (vedasi art. 2 comma 1 del presente provvedimento)

I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del presente provvedimento sono tenuti a versare a favore dell'A.N.AC. un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.