Contributi per il pagamento dei canoni di locazione esclusi da IRPEF
L'erogazione di un contributo da corrispondere a parziale ristoro delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione di alloggi ad uso abitativo ad alcune categorie di persone e per finalità stabilite da legge regionale (nel caso ricercatori che trasferiscano il proprio domicilio nella Regione per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali e centri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio regionale), in quanto "corrisposto per finalità generali perseguiti dall'ente erogatore, in relazione alle spese di alloggio sostenute dal beneficiario" non è "riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir (posto che tra l'ente erogatore e il beneficiario non sussiste alcun rapporto di lavoro), né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del medesimo Testo Unico e, pertanto, non concorra alla formazione della base imponibile del beneficiario". Lo chiarisce la Risposta n. 172/2020 dell'Agenzia delle entrate, riprendendo quanto previsto con la risoluzione 22 novembre 2010, n.119/E in merito ai voucher di conciliazione. Costituisce presupposto di tassazione il "possesso di redditi", in denaro o in natura rientranti nelle seguenti categorie tassativamente indicate nel successivo articolo 6: "redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa e redditi diversi".Pertanto, qualora si verifichi un arricchimento del contribuente non inquadrabile in una delle predette categorie reddituali, detto arricchimento non è assoggettabile ad imposizione diretta".