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Contributi per il trasporto pubblico locale esclusi da IVA

Nella risposta n. 490/2019 l'Agenzia delle entrate conferma che i contributi erogati dagli enti locali alle società che gestiscono il TPL in base alla normativa in materia e previsti direttamente dalla legge regionale, non sono rilevanti IVA, a condizione che non vi sia un rapporto contrattuale tra le parti.
In assenza di convenzione o di altre fattispecie riconducibili allo schema contrattuale a prestazioni corrispettive che disciplinino diritti e obblighi tra la Società e gli enti territoriali - ovvero alcun vantaggio diretto ed esclusivo in capo alla Pubblica amministrazione, alcuna clausola risolutiva espressa, alcuna previsione di risarcimento danni in caso di inadempimento e alcuna ipotesi che possa dar adito a responsabilità contrattuale - i rapporti tra la Società e gli enti territoriali eroganti non possono essere inquadrati nell'ambito di un rapporto giuridico di natura contrattuale a prestazioni corrispettive.
Conseguentemente, le risorse finanziarie trasferite devono essere considerate fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui "non sono considerate cessioni di beni (...) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro". 
La percezione dei contributi fuori campo non incide sulla detrazione dell'IVA, ammessa se, e nella misura in cui, i predetti acquisti riguarderanno l'effettuazione di operazioni imponibili o assimilate a queste ultime ai fini della detrazione. Infine, i contributi sono soggetti alla ritenuta del 4% ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973.