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Controlli sui servizi pubblici locali nel programma Corte dei Conti

La Corte dei Conti sezione Autonomie, con delibera n. 3/2024 ha definito le linee guida dei controlli anno 2024. Tra questi meritano attenzione i controlli di cui art. 28 Dlgs 201/2022 e art. 147 quater Tuel.

In particolare l’art. 28 del decreto di riordino dei servizi pubblici locali evidenzia che “La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati”.

L’art. 147 quater del Tuel dispone che l’ente locale “organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.

La Corte dei Conti rileva nella citata deliberazione quanto segue:

Nell’ambito dell’analisi degli andamenti complessivi della finanza regionale e locale, è rilevante l’impatto della gestione degli organismi partecipati, in quanto la verifica degli equilibri di bilancio degli enti territoriali si fonda anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni detenute dal “Gruppo Ente territoriale” (art. 1, cc. 3 e 4, d.l. n. 174/2012; art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000).

A tal riguardo, nel corso del 2022 la Sezione delle autonomie ha emanato le “Linee guida” dedicate al bilancio consolidato al fine di acquisire, attraverso i questionari, ulteriori elementi di valutazione sul fenomeno delle esternalizzazioni e sui loro riflessi sugli equilibri degli enti partecipanti.

Nel 2024, un’apposita relazione monotematica al Parlamento sarà dedicata allo stato delle partecipazioni degli enti territoriali, valutando il fenomeno sotto diverse angolazioni partendo dall’analisi del rispetto delle regole introdotte dal TUSP ed abbracciando anche aspetti ulteriori rispetto a quelli di rilevo finanziario.

Oggetto della verifica sarà la corretta gestione dei profili vincolistici - cui sono soggetti gli enti detentori delle partecipazioni - attinenti, in particolare, agli scopi perseguibili, alla nozione di controllo pubblico congiunto (e alle sue conseguenze), ai flussi finanziari tra ente locale e società.

Viene anche riservata attenzione alle misure di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, adottate a norma dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (con riferimento ai piani di revisione approvati al 31 dicembre 2022), al fine di verificarne gli effetti sugli equilibri di bilancio degli enti partecipanti e di valutarne l’impatto complessivo sulla finanza pubblica.

La strumentalità e la funzionalizzazione delle società, della loro organizzazione e azione, rispetto alle finalità istituzionali delle pubbliche amministrazioni socie costituisce il centro di gravità sistematico e unitario di questa disciplina.

In tale ambito un tema di attualità riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 201/2022 di riordino della relativa disciplina.

Contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate è, quindi, d’interesse la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali affidati dalle amministrazioni locali per la quale è prevista una apposita relazione da aggiornarsi ogni anno. Verrà pertanto considerata la correlazione tra la razionalizzazione di cui all’articolo 20 TUSP e la ricognizione di cui all’articolo 30, d.lgs. n. 201/2022 ed emerge la necessità di individuare punti di difformità e/o di connessione tra le stesse.

Nel caso di servizi affidati a società in house, il collegamento tra le due ricognizioni è reso ancora più evidente, in quanto la relazione ricognitiva di cui al citato articolo 30 è definita quale appendice della relazione sull’assetto delle partecipate ai sensi dell’articolo 20 del TUSP.

Per quanto concerne l’efficiente gestione e la governance delle partecipazioni pubbliche si darà conto delle valutazioni espresse (ai sensi del vigente art. 5 del TUSP) dalle Sezioni regionali di controllo sulle delibere di istituzione di società partecipate pubbliche o di acquisto di partecipazioni, in riferimento alla congruità della motivazione, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

Nel caso, poi, in cui l’organismo partecipato, rientrante nel perimetro di consolidamento, assuma la veste giuridica di “soggetto attuatore” di interventi finanziati con risorse PNRR/PNC, verrà prestata attenzione all’attività svolta in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, in quanto il rischio del mancato raggiungimento - seppure posto in capo all’organismo partecipato - potrebbe avere effetti negativi sugli equilibri dell’ente di riferimento.

È di interesse, infine, la raccolta sistematica degli esiti delle verifiche svolte in sede regionale, anche ai fini del referto al Parlamento, nell’ambito della funzione prevista dall’art. 7, co. 7, legge n. 131/2003, sui risultati economici e finanziari degli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari e sull’impatto delle esternalizzazioni sui bilanci degli enti partecipanti …»

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