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Controllo ex art. 5 TUSP: l’atto non deve ancora essere stato eseguito

È stato ribadito dalla Corte dei Conti Abruzzo (deliberazione n. 1/2024/PASP) il non luogo a deliberare su atti di costituzione societaria o di acquisto di partecipazione, ricevuti ai fini del vaglio ex art. 5 TUSP, che siano stati inviati successivamente alla loro esecuzione.

Richiamando la delibera n. 16/2022/QMIG delle Sezioni riunite in sede di controllo, i Magistrati hanno ricordato come “l’Amministrazione sia tenuta ad inviare l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione, oltre che all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Corte dei conti, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento. Tuttavia, in caso di decorso infruttuoso del ridetto termine, l’Amministrazione può procedere alla costituzione della società o all’acquisto della partecipazione. La verifica della Corte dei conti interviene, pertanto, su un provvedimento già perfetto, che, per poter essere eseguito, mediante la stipula dell’atto negoziale di costituzione o di acquisto, necessita del vaglio positivo della magistratura contabile ovvero del decorso infruttuoso del termine assegnato (“l’amministrazione può procedere alla costituzione della società o all’acquisto della partecipazione di cui al presente articolo”). Risulta, pertanto, estranea al disposto normativo di cui al novellato art. 5 del TUSP la fattispecie dell’invio alla Corte dei conti di un provvedimento perfetto e già eseguito, mediante la stipula dell’atto negoziale.”

Difatti, la trasmissione di un provvedimento già eseguito “integra … una fattispecie eccentrica rispetto al modello prefigurato dal legislatore, che non consente l’esercizio dei poteri di verifica, da parte della Corte dei conti, secondo la procedura ed i tempi prescritti dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, né l’esito di questi ultimi può sfociare, in caso di valutazione negativa, nell’onere per l’Amministrazione di motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere, avendo quest’ultima già stipulato il negozio di costituzione o acquisto.”