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Controllo sulle partecipate: è necessario agire prima

La Corte dei Conti della Liguria, con deliberazione 90/2023/VSGC, ha ammonito un'Amministrazione, evidenziando l’importanza di intervenire tempestivamente, già all’emersione degli indicatori di potenziale crisi, in riferimento ad una società partecipata.

In particolare i Magistrati hanno osservato l’importanza di presidiare “l’obbligo motivazionale circa la valutazione di sostenibilità economica e finanziaria della gestione e di convenienza dell’affidamento, diretto o esternalizzato, del servizio” non soltanto in sede di costituzione societaria o acquisizione di partecipazione, bensì per tutta la durata della scelta partecipativa. In merito la Sezione ha quindi richiamato diverse disposizioni che muovono in tal prospettiva, quali gli artt. 20 e 24 del TUSP (che disciplinano rispettivamente i provvedimenti di revisione periodica e di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche), nonché l’art. 147-quater del TUEL (che disciplina il generale controllo sulle società partecipate non quotate), ricordando l’importanza di un efficace sistema di controlli sulle partecipate, attraverso il costante monitoraggio delle stesse, ed un adeguato sistema informativo.

Nel caso di specie, è venuto in rilievo altresì come l’Amministrazione, sebbene a conoscenza della situazione, sia rimasta “inerte” in ordine a diversi elementi di criticità e squilibri finanziari protrattisi nel tempo e, anzi, nel corso degli anni, il contratto di servizio con la società partecipata (già in perdita), sia stato a più riprese prorogato, senza alcuna analisi in merito alla convenienza di tale agire, peraltro in assenza di un Piano di risanamento che l’accertata crisi economico-finanziaria avrebbe richiesto.

Sul punto è altresì emerso come il controllo dell’Ente locale, su cui ha peraltro “inciso la scarsa collaborazione da parte degli organi della società medesima”, si sia sostanziato “nell’esame del bilancio di esercizio della società con la predisposizione di: relazioni informative per l’espressione di voto del Presidente, relazioni riassuntive annuali ai fini della redazione del rendiconto di gestione e del Dup; determinazioni del dirigente del settore servizi generali di presa d’atto dell’esito del monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi gestionali”, cui ha fatto seguito “un’approfondita analisi delle plurime criticità dei bilanci societari”. In merito a quest’ultima, tuttavia, i Giudici ne hanno evidenziato la tardività “rispetto all’emersione degli indicatori di crisi aziendale, ben nota … almeno a partire dal 2017”.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, in accordo con quanto già osservato dal MEF in precedente verifica ispettiva, l’Amministrazione abbia seguito “le decisioni della partecipata, “in luogo dell’esercizio di una ponderata attività di indirizzo e di assegnazione di obiettivi da parte dell’ente locale controllante”” e che, inoltre, “sia mancata l’assunzione tempestiva, da parte dell’Ente controllante, di determinazioni conseguenziali alla presa d’atto della perdurante e grave crisi aziendale, dettata, probabilmente, da (pur comprensibili) motivazioni di ordine sociale ed economico volte a garantire la continuità della fruizione del servizio” in questione.