Conversione D.L. 124/2019: questione TARI
Il testo della conversione in legge del D.L. 124/2019 è stato approvato nella giornata di ieri dal Senato ed è quindi Legge dello Stato. In materia di TARI si segnalano due importanti novità connesse con l’introduzione dell’art. 57-bis rubricato "Disciplina della TARI – coefficienti e termini deliberazione PEF e tariffe – introduzione del bonus sociale rifiuti e automatismo bonus energia elettrica, gas e idrico":
"1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;
b) dopo il comma 683, è aggiunto il seguente: « 683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.»
La lettera a) prevede la proroga ormai consueta delle deroghe introdotte ai coefficienti nell’applicazione del DPR 158/1999 non più con riferimento al solo anno 2020, come avveniva ormai di consueto in questo periodo o con Legge di Bilancio dal 2015, ma con un orizzonte temporale potenzialmente più lungo, sebbene incerto in quanto "fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)".