Conversione D.L. 124/2019: risorse dell'otto per mille destinate all'edilizia scolastica
Con l'art. 46-bis del D.L. 124/2019, sul quale ieri è stata posta la fiducia con la definitiva conversione in legge, viene modificata la disciplina dell’8 per mille a diretta gestione statale, di cui al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, assegnando, per gli anni di imposta 2019 e 2020, la quota all’edilizia scolastica, garantendo una maggiore flessibilità di utilizzo, e consentendo, dal 2020, al contribuente di scegliere la destinazione della quota statale tra le tipologie di interventi attualmente oggetto di ripartizione.
I soggetti che possono accedere alla ripartizione, previa apposita richiesta alla Presidenza del Consiglio, sono le pubbliche amministrazioni; le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono escluse, dunque, le persone fisiche e i soggetti che operano per fine di lucro. Per gli interventi relativi ad immobili scolastici, i soggetti che possono accedere alla ripartizione sono: le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto, gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica.
L’art 48 della legge n. 222/1985 prevede che la quota dell’otto per mille di competenza dello Stato sia utilizzata per interventi di carattere straordinario in cinque settori, tra i quali la ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica. Gli altri sono: fame nel mondo; calamità naturali; assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati; conservazione dei beni culturali.
Il DPR prevede che la quota di diretta gestione statale sia ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo, con un criterio di riparto geografico per quella destinata ai beni culturali.
Il comma 1 dell'art. 46-bis introduce un ulteriore criterio di ripartizione della quota parte delle risorse dell’otto per mille destinate alla categoria relativa all'edilizia scolastica, al fine di garantire una più equa distribuzione territoriale degli interventi straordinari destinati a tale finalità. La quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud.
Il comma 2 interviene sulla facoltà del Consiglio dei Ministri di derogare ai criteri di ripartizione previsti nell’articolo 2-bis, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 76/1998, destinando, di fatto, agli interventi sugli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica le risorse dell'8 per mille derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028, senza possibilità di diversa destinazione.
Il comma 3 prevede che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille relative all'edilizia scolastica siano destinate "prioritariamente" (e non interamente, novellando l’articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107 cd. "La buona scuola") relativamente alle agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, garantendo maggiore flessibilità.
Infine, il comma 4 prevede che a decorrere dalle dichiarazioni fiscali relative all’anno 2019, si darà la possibilità di scelta da parte del contribuente tra le cinque tipologie di intervento sopra indicate, consentendo l’assegnazione delle risorse in base alla scelta delle finalità da parte del contribuente a partire dal 2022.