Conversione DL 18/2020, più libertà se la quota di disavanzo è ripianata in misura maggiore
Il Senato ha approvato un emendamento al DL 18/2020 in conversione "poco tecnico" che consente all’amministrazione che ha ripianato la quota di disavanzo in misura maggiore rispetto a quanto applicato al bilancio, di decidere di non applicare tale maggiore assorbimento di disavanzo gli altri due anni del bilancio.
Il testo dell’emendamento richiede a nostro avviso una doppia o tripla lettura per comprenderne fino in fondo la portata. Ecco la norma:
All’art. 111 del DL 18/2020, dopo il comma 4 è aggiunto il comma 4 bis: "Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all’art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi".
In pratica l’emendamento sembra dire che se la quota di disavanzo annuo applicata al bilancio 2020 è pari a 100 (come da piano di assorbimento) e nel 2020 si verifica un maggiore assorbimento per 60 (ovvero si assorbe 160) nel 2021 il Comune può applicare disavanzo solo per 40, anziché per 100, oppure solo per 70 nel 2021 e 70 nel 2022, anziché 100 in entrambi gli anni.
Tale soluzione è una facoltà e non un obbligo e consente all’amministrazione di "fare comunque il suo dovere" senza andare oltre la quota complessiva di assorbimento dovuta secondo il piano di rientro (nell’esempio 300 negli anni 2020 -2021 – 2022). In altre parole, l’amministrazione in carica evita di portare un vantaggio all’amministrazione successiva