Conversione DL Fiscale: alleggerita la stretta sugli appalti
L’articolo 4 del D.L. 124/2019 in fase di conversione, che disciplina i nuovi adempimenti in caso di appalti per il contrasto all'evasione contributiva e fiscale, è stato interamente sostituito dalla Commissione finanze in sede referente, disponendo l’obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici - obbligate a rilasciarla - copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, sospendendo il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti.
Rispetto all'originaria versione (si veda, per la formulazione attualmente vigente, la precedente news), la disposizione è stata limitata all'affidamento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro ad un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma (e non più genericamente, in tutti i casi di affidamento di un’opera o un servizio). Non si prevede più il versamento diretto delle ritenute da parte del committente previa provvista fondi, ma questo andrà effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità dì compensazione in F24. Resta comunque l'obbligo, per il committente, di riscontrare l'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese rispetto al dovuto, con particolari obblighi di comunicazione tra committente ed appaltatore. Viene anche introdotta una sanzione per il mancato adempimento da parte del committente degli obblighi previsti, pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
Viene mantenuta la deroga agli obblighi suddetti per particolari imprese, che possono procedere autonomamente al versamento qualora siano in attività da più di tre anni ed in regola con gli obblighi dichiarativi e presentino versamenti sul conto fiscale per importi non inferiore al 10% dei ricavi. L'attestazione sarà rilasciata dall'Agenzia delle entrate, con una sorta di "DURC" fiscale che avrà validità di quattro mese.
Rispetto all'altra disposizione di cui all'art. 4(che estende il reverse charge agli appalti di cui sopra), non è prevista alcuna esclusione in capo alle pubbliche amministrazioni che, per gli appalti "labour intensive", dovranno quindi tenere conto delle nuove disposizioni.