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Conversione DL Fiscale: modifiche alla disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali

L’art. 57-ter del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, c.d. Decreto Fiscale, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili - approvato dalla Camera dei deputati il 6 dicembre 2019 -  interviene sulla disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali. 
In particolare, la lett. a) del comma 1 modifica il comma 25 dell’art. 16 del DL n. 138/2011 (il quale reca la normativa attualmente vigente per la scelta dei soggetti che possono svolgere la funzione di revisori dei conti degli enti locali, che ha sostituito la disciplina prevista nell’articolo 234 del TUEL), precisando che l’elenco da cui vengono estratti i revisori dei conti degli enti locali sia articolato su base provinciale e non più regionale.
La necessità di tale modifica, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa, risiede nell'intento di contenere gli elevati costi di trasfertà (che non possono eccedere la metà del compenso spettante ai revisori, ai sensi dell’articolo 241, comma 6-bis, del TUEL) in caso di regioni molto estese. 
La lett. b) del comma 1 dell'art. 57-ter introduce una disciplina derogatoria riguardante la scelta del componente con funzioni di presidente, nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario, laddove è previsto che nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni  fondamentali, eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3) dell'elenco, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale. Di fatto, la disposizione riporta sotto il controllo politico la nomina del presidente dell'organo di revisione degli enti locali. 
Si ricorda che l'attuale disciplina di cui all’articolo 6 del D.M. interno 15 febbraio 2012, n. 23 stabilisce che, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, le funzioni di presidente del collegio siano svolte dal componente, tra i tre estratti a sorte, che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior  dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico.