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Conversione DL fiscale: modifiche alle scadenze fiscali

Il D.L. 124/2019, nel testo sul quale è stata posta la fiducia alla Camera, rimodula nuovamente alcuni termini per la presentazione di dichiarazioni e comunicazioni fiscali. Tra queste si segnala
- il differimento dal 7 al 16 marzo del termine per la trasmissione delle certificazioni uniche, incluse quelle attestanti i contributi dovuti all’Inps, e della scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni;
- il generale rinvio di tutti i termini per l'assistenza fiscale, con la presentazione delle dichiarazioni 730 che possono variare dal 15 giugno al 30 settembre e conseguentemente delle operazioni di conguaglio, che da luglio vanno effettuate con termine mobile, ovvero con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile;
- il differimento dal 28 febbraio al 16 marzo dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta (ad esempio, spese universitarie, funebri, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi volti alla riqualificazione energetica, universitarie, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, spese relative alle rette per la frequenza di
asili nido, erogazioni liberali in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni).
I nuovi termini decorrono dall'anno di imposta 2021.
Già dal 2020, cambiano invece i termini del c.d. "esterometro", che da mensili diventano trimestrali. La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.