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Copertura finanziaria sulle opere pubbliche, non basta l'erogazione di acconto da parte dell'ente finanziatore

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 35003 del 31 dicembre 2025, ha affrontato una questione delicata sulla copertura finanziaria relativa alle opere pubbliche, che deve essere affrontata in modo netto anche per dare spazio a errate interpretazioni di precedenti pronunce Corte dei Conti.

I fatti risalgono al 2018, allorquando il Tribunale di Matera, con sentenza n. 542/2018, ha dichiarato nullo, per difetto della necessaria copertura finanziaria, il contratto d’appalto stipulato in data 16.9.2015 dal Comune con impresa, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di recupero di una chiesa. La Corte d’Appello ha successivamente rigettato il ricorso dell’impresa aggiudicatrice.

L’impresa ha quindi esercitato ricorso in Cassazione, richiamando alcune sentenza da leggere bene nel dettaglio, quali la sentenza n. 39/2019 della Corte dei Conti, III sezione giurisdizionale di Roma, che ha affermato che “il requisito della copertura finanziaria al momento della pubblicazione della gara (…) non deve intendersi nel senso del già intervenuto materiale accantonamento di tutte le somme dovute all’appaltatore, ma della ricorrenza di uno stanziamento di risorse complessive, che prima facie, possano definirsi, e quindi, apparire, adeguate a remunerare l’opera oggetto di affidamento. Il che non poteva a priori escludere che, successivamente alla stipula del contratto, dette risorse potessero risultare non integralmente disponibili (…)”.

Il richiamo della parte ricorrente al passaggio della sentenza della Corte dei Conti n. 39/2019, si appalesa – secondo i giudici - erroneo e fuorviante: la Corte dei Conti ha esaminato una fattispecie completamente diversa da quella di cui è causa, il cui oggetto, peraltro, non era la nullità del contratto d’appalto, ma la responsabilità contabile dei funzionari che lo avevano sottoscritto e, in ogni caso, nella vicenda esaminata dai magistrati contabili il contratto d’appalto era stato stipulato in conformità ai principi di natura contabile che disciplinano l’assunzione degli impegni di spesa degli enti locali.

La Corte dei Conti ha enunciato il principio secondo cui la conclusione di un contratto di lavori pubblici senza lo stanziamento dell’intera provvista finanziaria – ma con la clausola espressa che la realizzazione dei lavori avverrà per singoli lotti previa la disponibilità dei fondi finanziati – non costituisce un comportamento negligente né potrebbe dare luogo ad un legittimo affidamento in capo all’esecutore dei lavori.

L’impresa ha anche invocato il fatto che il contratto d’appalto stipulato il 16.9.2015 era munito di regolare copertura finanziaria in puntuale applicazione di quanto prescritto dall’art. 191 comma 1° TUEL, essendo prima della stipula stato erogato il 50% del finanziamento regionale. Ne conseguirebbe, secondo il ricorrente, che, stante la regolare copertura finanziaria del contratto, il contratto di appalto in oggetto non può considerarsi nullo. L’impresa ha anche chiesto risarcimento danni al Comune per la sospensione dei lavori, ritenuta, dal ricorrente stesso, illegittima.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso dell’impresa aggiudicatrice. Vediamo il motivo.

I giuridici hanno ribadito il principio di diritto (cfr. Cass. n. 13159/2024; Cass. n. 33768/2019) secondo cui “L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa”.

Dunque, affinché un ente locale possa assumere validamente un impegno contrattuale, è necessario che l’impegno di spesa sia accompagnato dalla attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario che, a norma dell’art. 153, comma 5, TUEL, “effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità (…)”.

Inoltre, l’art. 183, comma 6, dispone che “Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili (…)”, facendo riferimento ad un altro elemento fondamentale che rientra nella logica di verifica della copertura finanziaria: l’anno di imputazione, in piena coerenza con il principio contabile di cui all’Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 e, segnatamente, dal punto n. 5.1., secondo il quale “Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa”.

Nel caso di specie, il giudice d’appello, nell’accertare che né dal contratto d’appalto, né dalle determinazioni dell’ente locale che lo avevano preceduto risultava l’attestazione di copertura finanziaria, ha coerentemente evidenziato che la copertura finanziaria dell’opera era stata, nella sostanza, fondata dal Comune non già in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa dello stesso Comune, come richiesto dall’art. 153 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), ma in funzione dell’avveramento di una condizione sospensiva (l’integrale erogazione della somma concessa in finanziamento dalla Regione Basilicata) che è, invece, venuta a mancare, atteso che per stessa ammissione della parte ricorrente, al momento della stipula del contratto di appalto per cui è causa, la Regione Basilicata aveva concretamente erogato solo il 50% del finanziamento previsto.