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Corrispettivi telematici: nuove indicazioni dall'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito una guida sull'obbligo di memorizzazione telematica dei corrispettivi e due nuove Risposte (la n. 419 e la n. 420 del 2019) che analizzano alcuni casi particolari. In particolare, la n. 420/2019 individua la corretta compilazione del "Documento commerciale" in caso di ventilazione dei corrispettivi, nel caso in cui non sia possibile indicare l'aliquota IVA dei singoli beni ceduti, mentre la 419/E esamina la fattispecie del  pagamento tramite ticket restaurant o buoni pasto, che comporta un disallineamento tra i dati memorizzati ed inviati all'Agenzia delle entrate (che comprendono anche corrispettivi "non riscossi" come appunto la somministrazione di alimenti e bevande a fronte del buono pasto,) e la liquidazione IVA (nel quale l'imposta sui buoni concorre all'atto del rimborso da parte della Società emittente), di cui l'Amministrazione finanziaria terrà conto in sede di controlli.
Si ricorda che, ad eccezione delle farmacie, gli enti locali risultano esonerati dalla certificazione, anche telematica, dei corrispettivi (art. 2 lett. qq) DPR 696/1996; DM 10/5/2019).