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Corte Conti Autonomie conferma il versamento dei contributi previdenziali agli amministratori professionisti

La Corte dei Conti Autonomie è intervenuta con parere n. 16 del 14 luglio 2025 in tema di versamento dei contributi previdenziali in favore degli amministratori locali che svolgono attività libero-professionale.

E’ stata affrontata la seguente questione di massima ai fini dell'adozione di una pronuncia di orientamento generale:

a)Se sia possibile procedere a una revisione dell'orientamento assunto dalla Sezione delle autonomie nel 2018, al fine di escludere che i quesiti concernenti l'interpretazione dell'art. 86 TUEL rientrino nel perimetro della contabilità pubblica

Inoltre, viene chiesto di chiarire “entro quali limiti la presenza di pronuncia resa definitiva da un altro plesso giurisdizionale, riguardanti l'interpretazione di norme in materia di contabilità pubblica, preclude la possibilità di esaminare il parere nel merito;

b) in subordine, laddove il quesito venga ritenuto ammissibile, si chiede “se sia possibile accedere a una nuova lettura costituzionalmente orientata dell'art. 86, comma 2, TUEL, che consente all'amministrazione locale di procedere al pagamento dei contributi forfettari di legge agli istituti previdenziali dei lavoratori non dipendenti – investiti di un mandato elettivo – anche laddove questi ultimi non hanno rinunciato allo svolgimento dell'attività professionale per tutta la durata della carica.

La Sezione Autonomie ha rilevato che lo specifico quesito deve essere dichiarato inammissibile, poiché la questione non rientra nelle materie di contabilità pubblica.

Fermando l'inammissibilità del quesito, va tuttavia riconosciuta la ragionevolezza dell'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Sezione remittente, secondo cui l'art. 86, comma 2, TUEL consente il versamento dei contributi previdenziali anche ai professionisti che non sospendono formalmente l'attività, in quanto l'espletamento del mandato elettivo basta già da solo a giustificare tale contributo.

L'obbligo di attestazione formale della sospensione si risolverebbe in un vincolo, non previsto dalla norma e inappropriato per il lavoro autonomo.