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Corte di Cassazione: swap nulli in caso di carenza informativa

La Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, decidendo su questione di particolare importanza in materia di contratti derivati, tra cui gli swap, ha sentenziato che tutti i contratti derivati sono nulli se la banca non ha provveduto ad informare la controparte sul mark to market e sugli scenari probabilistici del contratto. Quindi, questa decisione si rivela di grande importanza, in quanto  rende nulli, se privi dei valori suddetti riportati, tutti i contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni.

I Magistrati,  hanno affermato, con sentenza 8770 del 12.05.2020 il seguente principio di diritto: "Il riconoscimento della legittimazione dell’Amministrazione a concludere contratti derivati, sulla base della disciplina vigente sino al 2013 (quando la l. n. 147 del 2013 ne ha escluso la possibilità) e della distinzione tra i derivati di copertura e i derivati speculativi, in base al criterio del diverso grado di rischiosità di ciascuno di essi, comportava che solamente nel primo caso l’ente locale potesse dirsi legittimato a procedere allo loro stipula; nondimeno, tale stipula poteva utilmente ed efficacemente avvenire solo in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell’oggetto contrattuale, comprensiva sia del criterio del mark to market, sia degli scenari probabilistici, sia dei cd. costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l’ente di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto, costituente una rilevante disarmonia nell’ambito delle regole relative alla contabilità pubblica, introduttiva di variabili non compatibili con la certezza degli impegni di spesa riportati in bilancio"