Costituzione fondo risorse decentrate, a quale data
ARAN ha risposto al seguente quesito (34448/2025)
Con riferimento alla corretta applicazione dell’art. 79 “Fondo risorse decentrate: costituzione” del nuovo CCNL 16.11.2022, l’incremento previsto al comma 1 lett. d) in che annualità va a regime? Ed ancora, a quale data viene fotografato il personale in servizio?
Sullo stesso tema, ARAN ha risposto anche al seguente quesito (34443/2025):
DOMANDA
con riferimento alla corretta applicazione dell’art. 79 “Fondo risorse decentrate: costituzione” del nuovo CCNL 16.11.2022 si chiede quale sia la decorrenza dell’incremento previsto al comma 1 bis) e a quale platea debba farsi riferimento per il calcolo delle risorse?
RISPOSTA
Le risorse da conteggiare in aumento della parte stabile del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 79, comma 1-bis vanno calcolate con riferimento alle unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023). In particolare, occorre conteggiare la differenza D3-D1 e la differenza B3-B1. Tali differenze vanno moltiplicate per le rispettive unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico. Dovendo garantire la neutralità finanziaria dell’operazione, nel calcolo si tiene conto della percentuale di part-time.
Ed inoltre (34441/2025): con riferimento alla corretta applicazione dell’art. 79 “Fondo risorse decentrate: costituzione” del nuovo CCNL 16.11.2022, il conteggio del personale in servizio al 31.12.2018, richiamato al comma 1 lett. b), è da fare in base al numero delle persone tenuto conto delle percentuali del part time?
RISPOSTA
Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto del personale in servizio al 31/12/2018 destinatario del CCNL e non si tiene conto delle percentuali di part-time. Si ricorda che il suddetto incremento decorre dal 1/1/2021, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 79, comma 5.